Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 33 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo
Lo standard comune di comunicazione di informazioni disciplina diversi elementi in relazione all’ottenimento dei dati.
Chi: le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione non sono soltanto le banche e gli istituti di custodia ma anche altre istituzioni finanziarie, come le entità di investimento e determinate imprese di assicurazione. Sono esclusi gli enti che presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale (ad es. determinati veicoli d’investimento collettivo).
Cosa: principalmente si tratta di informazioni concernenti l’identità della persona oggetto di comunicazione (nome, indirizzo, data di nascita, NIF ecc.) e il conto (numero di conto, saldo, interessi, dividendi ecc.). La comunicazione dei saldi dei conti è necessaria per impedire che sia occultato patrimonio imponibile proveniente da beni patrimoniali o redditi non dichiarati. La comunicazione deve contenere anche informazioni concernenti l’istituzione finanziaria che gestisce il conto.
In merito a chi: i conti oggetto di comunicazione sono quelli di persone fisiche ed entità (compresi trust e fondazioni), sebbene lo standard comune di comunicazione di informazioni contenga anche l’obbligo di verifica di entità passive e l’eventuale comunicazione delle persone fisiche che esercitano il controllo su queste entità. In questo modo viene impedito che lo scambio automatico di informazioni venga raggirato grazie all’interposizione di una persona giuridica o di un organismo analogo. I conti verificabili sono principalmente i conti di custodia, i conti di deposito, le quote nel capitale di rischio e nel capitale di debito di un’istituzione finanziaria, i contratti assicurativi e contratti assicurativi di rendite per i quali sono misurabili valori maturati. Sono esclusi i conti che presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale (ad es. conto di garanzia della pigione, determinate forme previdenziali come i conti del pilastro 3a).
Come: lo standard comune di comunicazione di informazioni contiene diversi obblighi di adeguata verifica in materia fiscale a seconda che si tratti di un conto preesistente o di un nuovo conto oppure di un conto di una persona fisica o di un’entità. È necessario differenziare tra gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale che incombono sui conti preesistenti e quelli sui nuovi conti, poiché per le istituzioni finanziarie l’ottenimento di informazioni dai titolari di conti preesistenti è più complesso e oneroso rispetto all’apertura di un nuovo conto. Vi sono inoltre differenti obblighi di adeguata verifica in materia fiscale da applicare a seconda che si tratti di persone fisiche o entità. Per i conti di entità, l’istituzione finanziaria deve, in determinati casi, individuare le persone che stanno dietro l’entità.
Lo standard comune di comunicazione di informazioni presenta sotto diversi aspetti un ampio campo di applicazione, inteso a limitare le possibilità dei contribuenti di eludere lo scambio automatico di informazioni tramite determinati enti o prodotti d’investimento.
Sezione I: Obblighi generali di comunicazione
La parte A riepiloga le informazioni da comunicare e scambiare nell’ambito dello scambio automatico di informazioni, come già stabilite nell’Accordo con l’UE (cfr. al riguardo l’art. 2 dell’Accordo con l’UE). Questo elenco è da leggere unitamente ai capitoli C–E, che ne disciplinano le eccezioni.
In relazione a ciascun conto oggetto di comunicazione che corrisponda a un conto preesistente sussiste l’obbligo di comunicare i NIF e la data di nascita unicamente se tali dati compaiono negli archivi dell’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione e il diritto nazionale non ne impongono la raccolta. Di regola in Svizzera la data di nascita viene registrata nel quadro degli obblighi di diligenza relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro. Il diritto svizzero invece non prevede alcun obbligo di registrare il NIF. Unica eccezione è l’Accordo FATCA che prevede l’obbligo di rilevare il NIF statunitense di soggetti statunitensi. Le istituzioni finanziarie devono adoperarsi in misura ragionevole per ottenere il NIF fiscale o la data di nascita nel caso in cui non siano già a loro disposizione.
Le istituzioni finanziarie tenuti alla comunicazione non sono obbligati a comunicare il luogo di nascita poiché secondo il diritto svizzero non vi è alcun obbligo di ottenere tale informazione.
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