Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 33 pagine

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Art. 5 Scambio di informazioni su richiesta

L’Accordo con l’UE racchiude nell’articolo 5 anche l’obbligo per lo scambio di informazioni su richiesta. Un protocollo (art. 4 Protocollo di modifica) e una dichiarazione della Svizzera (cfr. al riguardo le spiegazioni al n. 5.6) completano l’articolo 5. Il Protocollo precisa le condizioni necessarie per fornire assistenza amministrativa. Nella dichiarazione la Svizzera attesta che non offrirà assistenza amministrativa se la richiesta è basata su dati ottenuti illegalmente. La stessa disposizione è prevista sostanzialmente anche dalle CDI.

Il contenuto e l’entità dello scambio di informazioni su richiesta stabilito nell’Accordo con l’UE corrisponde allo standard globale così come è determinato in particolare nell’articolo 26 del Modello di convenzione dell’OCSE e nel relativo Commento. Esso comprende anche domande raggruppate. Inoltre possono essere scambiate informazioni per l’applicazione di tutte le imposte. Le CDI, gli accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale, la Convenzione sull’assistenza amministrativa e l’Accordo con l’UE in esame sono in linea di principio strumenti equivalenti per convenire uno scambio di informazioni su richiesta conforme allo standard. In merito alle basi legali per lo scambio automatico di informazioni esistenti si considerino in parallelo le osservazioni riguardanti la Convenzione sull’assistenza amministrativa al capitolo 3.

Poiché la Svizzera ha concluso con la maggior parte degli Stati membri dell’UE una CDI con una disposizione sullo scambio di informazioni su richiesta conforme allo standard, l’articolo 5 dell’Accordo con l’UE determina solo in misura limitata un aumento del numero di Stati partner con una clausola sullo scambio di informazioni adeguata allo standard. Finora la Svizzera non aveva ancora convenuto una CDI contenente tale clausola con la Croazia, la Lituania e la Lettonia. I primi due Paesi hanno però aderito alla Convenzione sull’assistenza amministrativa. L’articolo 5 dell’Accordo con l’UE comporta tuttavia per determinati Stati membri dell’UE anche un’estensione dello scambio di informazioni su richiesta, poiché definisce nell’ambito delle imposte, per la cui applicazione ed esecuzione possono essere scambiate informazioni, un campo di applicazione più ampio rispetto alle CDI.19

L’esecuzione dello scambio di informazioni su richiesta in applicazione dell’Accordo con l’UE è disciplinato nella LAAF (cfr. al riguardo art. 1 cpv. 1 lett. b LAAF e le spiegazioni al n. 6.1).

Art. 6 Riservatezza e protezione dei dati personali

L’articolo 6 si fonda in linea di massima sulle disposizioni della Convenzione sull’assistenza amministrativa concernenti la riservatezza e la protezione dei dati ovvero sull’obbligo di mantenere il segreto.

Par. 1

Secondo il paragrafo 1, qualsiasi informazione che uno Stato membro dell’UE o la Svizzera ha ottenuto conformemente all’Accordo con l’UE devono essere riservate e tutelate allo stesso modo delle informazioni che lo Stato membro o la Svizzera ha ottenuto conformemente al diritto nazionale. La Giurisdizione che fornisce le informazioni può comunicare alla Giurisdizione ricevente quali disposizioni di tutela del suo diritto nazionale devono essere rispettate anche da quest’ultimo per assicurare il livello di protezione di dati richiesto. Tali disposizioni devono limitarsi a garantire la protezione dei dati. Nel quadro del progetto concernente la Convenzione sull’assistenza amministrativa e l’MCAA, che contengono disposizioni simili, il Consiglio federale sarà autorizzato a convenire con le autorità competenti delle Giurisdizioni partner quali siano le disposizioni in materia di dati che devono essere rispettate (cfr. art. 5a LAAF e art. 5 D-LSAI). Poiché il diritto svizzero in materia di protezione di dati corrisponde di principio alle esigenze internazionali, questi accordi servono di regola a garantire che la Giurisdizione partner garantisca lo stesso livello di protezione necessario. In linea di massima la protezione di dati nell’UE e in Svizzera è considerata equivalente, ragione per cui al momento non sono previsti ulteriori accordi in relazione al presente Accordo.

Par. 2

19Ciò concerne le CDI con Danimarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Croazia, Lettonia, Lituania, Lus-

semburgo, Malta, Austria, Portogallo, Romania e Slovacchia.

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