Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 33 pagine
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In linea di principio l’Accordo con l’UE non si ripercuote sull’Accordo anti frode. Soltanto nell’ambito dell’assistenza amministrativa su richiesta in virtù dell’articolo 5 dell’Accordo con l’UE vi è una sovrapposizione con il campo di applicazione dell’Accordo anti frode. Entrambi gli accordi rappresentano una possibile base legale per le richieste di assistenza amministrativa concernenti le imposte indirette.
Valutazione
Adozione di standard internazionali
L’Accordo con l’UE prevede lo scambio automatico di informazioni secondo lo standard globale dell’OCSE. Benché l’UE avrebbe voluto, in merito a singoli punti, andare oltre lo standard globale,
nell’Accordo è stato possibile raggiungere una sua adozione senza deroghe. Laddove lo standard attribuisce allo Stato che lo attua possibilità di scelta, queste sono contenute anche nell’Accordo. Inoltre l’Accordo contiene una procedura semplificata per l’applicazione tra Svizzera e UE di future rielaborazioni dello standard comune di comunicazione di informazioni, a condizione che tali adeguamenti siano già stati introdotti nel diritto interno. I diversi elementi esposti consentono l’applicazione di uno standard sullo scambio automatico di informazioni uniforme con tutte le Giurisdizioni partner. In aggiunta è stato possibile convenire in merito alla protezione dei dati una regolamentazione che non trascendesse lo standard globale e che prevedesse l’applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati vigenti in Svizzera e nell’UE.
Anche per quanto concerne lo scambio di informazioni su richiesta è stato convenuto lo standard in vigore a livello internazionale. Le informazioni trasmesse potrebbero fungere da base per ulteriori chiarimenti da parte delle autorità fiscali delle Parti contraenti. In tal senso lo scambio automatico di informazioni e lo scambio di informazioni su richiesta devono essere intesi come strumenti complementari.
Esenzione dall’imposta alla fonte di pagamenti transfrontalieri di dividendi, interessi e canoni tra società consociate
La disposizione in analisi è stata ripresa senza modifiche dal vigente Accordo sulla fiscalità del risparmio con l’UE17. Essa opera nell’interesse della piazza economica svizzera, poiché assicura alle società svizzere, che conseguono dividendi, interessi e canoni da altre società del gruppo di uno Stato membro dell’UE, i medesimi vantaggi fiscali delle società che sono residenti in uno Stato membro.
Con questa disposizione non è possibile riscuotere l’imposta alla fonte su tali pagamenti. In molti casi ciò rappresenta una notevole riduzione dell’onere fiscale complessivo di un gruppo. Infatti, in mancanza di possibilità per calcolarle efficacemente nello Stato del beneficiario, le imposte alla fonte su pagamenti all’interno di un gruppo generano spesso un’imposizione eccessiva. La presente disposizione rivestirà un ruolo rilevante in particolare in relazione ai redditi che non sono già esenti dall’imposta alla fonte in virtù del diritto nazionale del rispettivo Stato membro dell’UE o di una CDI con la Svizzera.
Transizione dal sistema della fiscalità del risparmio allo scambio automatico di informazioni Il Protocollo di modifica contiene le disposizioni necessarie a garantire una transizione ordinata dal sistema della fiscalità del risparmio allo scambio automatico di informazioni. In questo modo entrambi i sistemi non vengono applicati contemporaneamente, ma lo scambio automatico di informazioni sostituisce senza interruzioni il sistema della fiscalità del risparmio.
Regolarizzazione del passato
Diversi Stati membri dell’UE hanno avviato negli ultimi anni programmi di regolarizzazione del passato. Alla luce del maggiore impegno nella lotta contro l’evasione fiscale, il numero di contribuenti nei Paesi membri che prevedono una possibilità di regolarizzazione a tempo indeterminato è aumentato in modo consistente. Si pensi ad esempio alla Germania e all’autodenuncia esente da pena da essa adottata. Dopo la firma di un’intesa sulle questioni fiscali il 23 febbraio 2015 con l’Italia, è possibile
17Rispetto all’articolo 15 dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio sono stati unicamente eliminati pas-
saggi di diritto transitorio divenuti irrilevanti.
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