Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 33 pagine
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Sezione II: Obblighi generali di adeguata verifica in materia fiscale
Il conto è considerato oggetto di comunicazione dal momento in cui viene identificato come tale. Bisogna dichiararlo ogni anno anche se il suo valore o saldo equivale a zero o è negativo. Lo stesso vale anche per i conti a cui non è stato accreditato alcun importo. Salvo indicazione contraria, le informazioni in relazione a un conto oggetto di comunicazione devono essere comunicate con cadenza annuale nel corso dell’anno solare seguente all’anno a cui si riferiscono.
Il saldo o il valore di un conto è determinato all’ultimo giorno dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.
Gli Stati membri dell’UE e la Svizzera possono autorizzare le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione a fare ricorso a prestatori di servizi esterni e applicare gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale previsti per i nuovi conti ai conti preesistenti, nonché gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale previsti per i conti di importo rilevante ai conti di importo non rilevante. Nel D-LSAI il Consiglio federale propone di sfruttare questa possibilità (cfr. al riguardo l’art. 7 cpv. 1, 2 D-LSAI).
Sezione III: Adeguata verifica in materia fiscale per i conti preesistenti di persone fisiche
Per principio le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione devono verificare tutti i conti preesistenti di persone fisiche, sebbene gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale da applicare ai conti di importo non rilevante e a quelli di importo rilevante differiscano.
Sono esclusi dagli obblighi di verifica, identificazione e comunicazione i conti preesistenti di persone fisiche che sono contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di rendita, purché la legge impedisca effettivamente all’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione di vendere tali contratti a residenti di una Giurisdizione oggetto di comunicazione, a prescindere dal luogo in cui avviene la transazione. Nel Commento relativo allo standard comune di comunicazione di informazioni sono contenute ulteriori spiegazioni in merito (sez. III numeri marginali 2-3 Commento relativo allo standard comune di comunicazione di informazioni). Il Protocollo di modifica è integrato da una dichiarazione congiunta delle Parti contraenti inerente a tale deroga (cfr. n. 5.6, considerazioni sulla quarta dichiarazione).
La parte D disciplina, in base alla data di entrata in vigore del Protocollo di modifica, entro quali scadenze deve essere effettuata la verifica dei conti preesistenti di persone fisiche. Si tratta dei medesimi termini di uno e due anni previsti nel D-LSAI.
Obblighi di adeguata verifica per i conti preesistenti di importo non rilevante
Un conto preesistente di una persona fisica che ha un saldo o un valore aggregato che non supera 1 000 000 USD è un conto di importo non rilevante. Nell’allegato I sono menzionati importi in USD, precisando che si può applicare anche un importo equivalente denominato nella valuta di uno Stato membro dell’UE o della Svizzera (cfr. le considerazioni sulla sez. VII all. I e sull’art. 2 cpv. 1 lett. k D-LSAI). Nel caso dei conti di importo non rilevante l’istituzione finanziaria deve stabilire la residenza in base a un indirizzo di residenza registrato da prove documentali o a una ricerca di indizi. Le Giurisdizioni che attuano lo standard comune di comunicazione di informazioni possono concedere alle istituzioni finanziarie l’applicazione di entrambe le procedure o prevedere la sola ricerca di indizi. Il Consiglio federale propone di autorizzare entrambe le procedure (cfr. art. 7 cpv. 4 D-LSAI).
La determinazione della residenza sulla base di un indirizzo di residenza registrato da prove documentali costituisce una procedura semplificata per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale. In questo modo l’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione determina la residenza con l’ausilio di prove documentali registrate che attestano l’attuale indirizzo di residenza del titolare del conto. L’indirizzo deve essere attuale e basarsi su prove documentali affinché un’istituzione finanziaria possa basarsi su questo dato contenuto nei suoi registri. In concreto ciò significa, ad esempio, che un’istituzione finanziaria può basarsi su un indirizzo indicato in un passaporto valido o in una carta
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