Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 33 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo

- avvio di colloqui esplorativi con la Commissione europea per la salvaguardia e il miglioramento

dell’accesso al mercato per gli intermediari finanziari svizzeri nell’area dell’UE, escludendo altri servizi;

- rispetto dei parametri relativi al mandato di negoziazione del Consiglio federale dell’8 ottobre

2014;

- promozione dell’interesse comune a un’attuazione coerente dello standard globale dell’OCSE,

volta ad ottenere un level playing field, attraverso meccanismi di verifica efficaci.

In vista dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni a livello globale, è nell’interesse della Svizzera concludere con l’UE quale principale partner commerciale e di investimento un accordo in materia. Un rinvio dell’entrata in vigore dell’Accordo a data posteriore al 1° gennaio 2017 implicherebbe il mancato adempimento da parte della Svizzera delle dichiarazioni fatte al Forum globale del 2014.

Spiegazioni concernenti il Protocollo di modifica

5.1 Considerazioni preliminari

La Svizzera e l’UE hanno firmato un Protocollo che modifica l’attuale Accordo sulla fiscalità del risparmio. Il Protocollo di modifica consiste in quattro articoli (cfr. le spiegazioni al n. 5.6).

Con l’articolo 1 del Protocollo di modifica l’attuale Accordo viene completamente modificato e trasformato in un nuovo accordo sullo scambio automatico di informazioni con l’UE consistente in 11 articoli e tre allegati (cfr. al riguardo le spiegazioni ai n. 5.3–5.5). L’allegato I contiene lo standard comune di comunicazione di informazioni, l’allegato II degli estratti dal Commento relativo allo standard e l’allegato III l’elenco delle autorità competenti.

Gli articoli 2–4 del Protocollo di modifica ne disciplinano l’entrata in vigore e l’applicabilità, l’integrazione dell’Accordo con l’UE da un Protocollo concernente lo scambio automatico di informazioni su richiesta nonché le lingue del Protocollo di modifica (cfr. le spiegazioni al n. 5.6). È stata scelta la forma del protocollo di modifica poiché il mandato della Commissione europea si basava sulla revisione dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio, consentendo di trasporre determinati elementi dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio nel nuovo Accordo sullo scambio automatico di informazioni con l’UE.

5.2 Spiegazioni concernenti l’ingresso del Protocollo di modifica

L’ingresso chiarisce lo scopo e le condizioni quadro del Protocollo di modifica. Esso spiega che il Protocollo serve ad attuare lo standard globale tra le Parti contraenti e a migliorare la conformità fiscale a livello internazionale.

Inoltre l’ingresso specifica che il Protocollo di modifica adegua la clausola sullo scambio automatico di informazioni su richiesta all’attuale standard globale dell’OCSE (art. 26 del Modello di convenzione dell’OCSE).

Si fa riferimento all’impegno delle Parti contraenti ad applicare il loro diritto in materia di protezione di dati anche in relazione alle informazioni scambiate e a informarsi reciprocamente in merito alle modifiche di tale legislazione e sulla relativa prassi. Allo scopo di proteggere la riservatezza delle informazioni scambiate e di osservare il principio di specialità, gli Stati membri dell’UE e la Svizzera devono, in aggiunta, adottare misure adeguate e mettere a disposizione un’infrastruttura efficace per l’attuazione dello scambio automatico di informazioni (cfr. le spiegazioni all’art. 6 dell’Accordo con l’UE).

L’ultimo paragrafo dell’ingresso, infine, specifica come le categorie di istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione e conti oggetto di comunicazione nonché il volume delle informazioni scambiate così come definite nell’Accordo con l’UE sono intese a ridurre la possibilità dei contribuenti di evitare la comunicazione del reddito e del patrimonio rilevanti. Lo scambio di informazioni previsto sarebbe necessario e commisurato allo scopo di consentire alle amministrazioni fiscali delle Parti contraenti di lottare

242 \ COO 11/33