Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 33 pagine

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Spiegazioni concernenti l’Accordo

Il Protocollo di modifica verrà completato da quattro Dichiarazioni congiunte e da una Dichiarazione della Svizzera.

La prima Dichiarazione congiunta delle Parti contraenti stabilisce che l’entrata in vigore del Protocollo di modifica è prevista per il 1° gennaio 2017. Ciò corrisponde alla dichiarazione del Consiglio federale fatta nell’autunno 2014 al presidente del Forum globale, secondo cui il Consiglio federale prevede di introdurre lo scambio automatico di informazioni nel 2017 ed effettuare il primo scambio di dati nel 2018. L’entrata in vigore dell’Accordo è subordinata alla riserva della conclusione delle procedure di approvazione in Svizzera e in UE.

La seconda Dichiarazione congiunta stabilisce che i Commenti sul Modello di accordo e sullo standard comune di comunicazione di informazioni dovrebbero essere una fonte di illustrativa o interpretativa dell’Accordo con l’UE allo scopo di assicurarne un’applicazione coerente. L’esplicito rimando ai Commenti corrisponde anche all’approccio perseguito nell’MCAA. I Commenti sul Modello di accordo e sullo standard comune di comunicazione di informazioni sono parte delle definizioni dello standard comune di comunicazione di informazioni contenuto nell’MCAA e hanno dunque validità per le Parti contraenti dell’MCAA.

La terza Dichiarazione congiunta stabilisce, analogamente alla seconda Dichiarazione, che il Commento all’articolo 26 del Modello di convenzione dell’OCSE dovrebbe essere utilizzato come fonte di interpretazione per l’applicazione dell’articolo 5 dell’Accordo con l’UE relativo allo scambio di informazioni su richiesta. Anche in questo caso si mira a un’applicazione uniforme e conforme allo standard.

La quarta Dichiarazione congiunta si riferisce all'allegato I della sezione III della parte A secondo cui l’obbligo di verifica, identificazione o comunicazione non sussiste per i conti preesistenti di persone fisiche che sono contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di rendita, purché le leggi di uno o dell’altro Stato impediscano effettivamente all’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione di vendere tali contratti a residenti di una Giurisdizione oggetto di comunicazione. Nella dichiarazione le Parti contraenti stabiliscono che intendono verificare la rilevanza pratica di questa disposizione tra la Svizzera e i singoli Stati membri dell’UE. Stabiliscono inoltre la reciproca comprensione secondo cui un’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione è effettivamente impedita nella vendita, se le legislazioni nella Giurisdizione oggetto di comunicazione non solo vietano la vendita di tali contratti a residenti nella Giurisdizione oggetto di comunicazione ma anche qualora la vendita è impedita in ogni altra circostanza. Viene in particolare intesto che la vendita a residenti nella Giurisdizione oggetto di comunicazione è anche esclusa se questa vendita avviene nella Giurisdizione in cui l’ente finanziario esercita la sua attività. Il primo elemento (vendita nella Giurisdizione oggetto di comunicazione) è soddisfatto tra la Svizzera e l’UE grazie alla necessità di avere una licenza già esistente in entrambe le Parti, fermo restando che un’istituzione finanziaria non disponga di tale licenza. Il secondo elemento (vendita impedita in ogni altra circostanza, in particolare nella Giurisdizione dove l’istituzione finanziaria esercita la propria attività) necessita una verifica approfondita, anche perché i progetti di legislazione in corso nell’UE (in particolare Solvency II) possono ripercuotersi su questa questione. Determinante è la situazione giuridica al momento dell’entrata in vigore del Protocollo di modifica. La Svizzera e gli Stati membri dell’UE si notificheranno vicendevolmente eventuali impedimenti relativi alla vendita di tali contratti secondo la loro legislazione al momento dell’entrata in vigore del Protocollo di modifica.

La quinta Dichiarazione è una dichiarazione unilaterale della Svizzera e si riferisce allo scambio di informazioni su richiesta secondo l’articolo 5 dell’Accordo con l’UE. Come per le CDI, la Svizzera dichiara che non scambierà informazioni in merito a una richiesta basata su dati ottenuti illegalmente (cfr. anche spiegazioni ad art. 5 dell’Accordo con l’UE, n. 5.3).

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