Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 33 pagine

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due anni dall’entrata in vigore del Protocollo di modifica. Si tratta dello stesso termine di due anni previsto dal D-LSAI.

Procedura di verifica per determinare se l’entità è una persona oggetto di comunicazione

Di norma è possibile determinare se e in quale Giurisdizione un’entità sia una persona oggetto di comunicazione sulla base delle informazioni disponibili (ad es. quelle raccolte in conformità delle procedure per la lotta contro il riciclaggio di denaro) o, all’occorrenza, attraverso un’autocertificazione. Per le spiegazioni sull’autocertificazione si rimanda alla sezione IV.

Procedura di verifica per determinare la persona che esercita il controllo su un’entità

Indipendentemente dal fatto che il conto sia stato identificato come conto oggetto di comunicazione attraverso la procedura di verifica summenzionata, l’istituzione finanziaria deve determinare se l’entità sia un’entità non finanziaria passiva con persone che esercitano il controllo residenti in una Giurisdizione oggetto di comunicazione. All’occorrenza, un conto già oggetto di comunicazione deve essere comunicato anche in relazione alle persone che esercitano il controllo. In tal caso il conto viene comunicato alla Giurisdizione di residenza dell’entità e alle Giurisdizioni di residenza delle persone che esercitano il controllo su un’entità, purché in queste Giurisdizioni lo scambio automatico di informazioni sia stato introdotto a tutti gli effetti di legge.

Lo standard comune di comunicazione di informazioni prevede l’identificazione delle persone che esercitano il controllo su un’entità non finanziaria passiva nell’intento di evitare che tale dispositivo giuridico sia utilizzato per eludere lo scambio automatico di informazioni.

Di norma è possibile determinare se l’entità sia un’entità non finanziaria passiva o attiva sulla base delle informazioni disponibili (ad es. quelle raccolte in conformità delle procedure per la lotta contro il riciclaggio di denaro) o, all’occorrenza, attraverso un’autocertificazione. Per le spiegazioni sull’autocertificazione si rimanda alla sezione IV.

Nel caso venga identificata un’entità non finanziaria passiva è necessario determinare in un secondo tempo le persone che esercitano il controllo. Le procedure di verifica dipendono dal saldo o dal valore aggregato del conto. Se il saldo o il valore aggregato del conto supera 1 000 000 USD l’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione può basarsi su informazioni raccolte in conformità delle procedure per la lotta contro il riciclaggio di denaro. Diversamente, l’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve procurarsi un’autocertificazione presso il titolare del conto o presso le persone che esercitano il controllo. Per le spiegazioni sull’autocertificazione si rimanda alle sezione IV. Se non è possibile ottenere un’autocertificazione bisogna procedere a una ricerca di indizi per stabilire la residenza.

Sezione VI: Adeguata verifica in materia fiscale per i nuovi conti di entità

Nel caso di nuovi conti di entità devono essere applicate le stesse due procedure di verifica applicate ai conti preesistenti. Poiché l’acquisizione di un’autocertificazione per i nuovi conti risulta più facile, in questi casi non è applicabile la soglia di 250 000 USD. Per contro, la regola secondo cui determinate entità non sono persone oggetto di comunicazione è applicabile anche ai nuovi conti.

Per stabilire se e in quale Giurisdizione un’entità è una persona oggetto di comunicazione, l’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve acquisire un’autocertificazione presso tale entità e verificarne la ragionevolezza.

Per verificare se un’entità è un’entità non finanziaria passiva si applicano le stesse procedure di verifica di cui alla sezione V. La procedura di verifica per l’identificazione delle persone che esercitano il controllo si scosta da quella di cui alla sezione V in quanto l’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve in ogni caso acquisire dalle persone che esercitano il controllo un’autocertificazione per determinarne la residenza. Per l’autocertificazione si rimanda alla sezione IV.

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