Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 33 pagine

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anni della sua attuazione. Perciò continuano ad essere necessarie le relative prescrizioni procedurali e le disposizioni penali.

L’articolo 16 LFR stabilisce che l’assistenza amministrativa ai sensi dell'Accordo è retta dalla LAAF. Questa disposizione ha un effetto puramente dichiaratorio poiché l’applicazione della LAAF può essere dedotta dall’articolo 1 capoverso 1 lettera b LFR (cfr. spiegazioni ad n. 6.1).

Nella legge federale allegata al decreto federale viene stabilito che l’obbligo del segreto disciplinato nell’articolo 10 LFR sussiste anche dopo l’abrogazione della legge in questione. In pratica ciò significa che le persone incaricate dell’esecuzione delle disposizioni dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio e della LFR devono, anche dopo la loro abrogazione, continuare a serbare nei confronti di altri servizi ufficiali e di privati il segreto sulle constatazioni fatte nell’esercizio di questa attività e negare la consultazione degli atti ufficiali. Anche le constatazioni concernenti terzi, effettuate nel corso di un controllo di un agente pagatore conformemente all’articolo 8 capoverso 4 LFR, possono unicamente essere utilizzate ai fini della ritenuta di imposta e della divulgazione volontaria.

Legge federale sull’imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI)

L’applicazione delle convenzioni sull’imposizione alla fonte con il Regno Unito e l’Austria è disciplinata dalla LIFI,25 in cui vengono in particolare concretizzati i diritti e i doveri derivanti dalle convenzioni sull’imposizione alla fonte che incombono agli agenti pagatori e alle persone interessate. Questa legge contiene inoltre disposizioni procedurali e penali. Come esposto al numero 3, con l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con l’UE entrambe le convenzioni sull’imposizione alla fonte devono essere abrogate. A questo proposito deve essere concluso un accordo per l’abrogazione con il Regno Unito e l’Austria, affinché il passaggio verso lo scambio automatico di informazioni avvenga senza difficoltà. L’articolo 1 capoverso 2 del decreto federale proposto autorizza il Consiglio federale a concludere un tale accordo di abrogazione.

Se entrambe le convenzioni, la cui applicazione è disciplinata dalla LIFI, vengono abrogate, anche la LIFI decade. Tuttavia, anche dopo il passaggio allo scambio automatico di informazioni con l’UE dovranno essere eseguite determinate operazioni di disbrigo e controllo in relazione con le convenzioni sull’imposta alla fonte, per cui le corrispondenti disposizioni nella LIFI continueranno ad essere applicate. Ciò vale ad esempio per il disbrigo concernente l’ultimo anno di applicazione delle convenzioni sull’imposizione alla fonte per quanto concerne gli importi fiscali e le comunicazioni volontarie, le cui disposizioni contenute nella LIFI, eventualmente in combinato disposto con le disposizioni degli accordi relativi all’abrogazione, devono restare applicabili.

L’esatto contenuto degli accordi relativi all’abrogazione con il Regno Unito e l’Austria non è ancora noto. Tuttavia, nella legge federale allegata al decreto federale è accordata al Consiglio federale la competenza di abrogare la LIFI non appena si sono concluse le relative procedure di ricorso, ma al più presto sei anni dopo l’abrogazione delle convenzioni sull’imposizione alla fonte con il Regno Unito e l’Austria. Da un lato esiste una relazione tematica, poiché l’introduzione dello scambio automatico di informazioni comporta l’abrogazione delle convenzioni sull’imposizione alla fonte con il Regno Unito e l’Austria, dall’altro lato, con il collegamento a questo avamprogetto viene evitata una procedura legislativa separata per l’abrogazione della LIFI.

Anche in questo contesto deve essere chiaro che l’obbligo di mantenere il segreto, disciplinato all’articolo 39 LIFI, deve rimanere anche dopo l’abrogazione di questa legge. È possibile rimandare anche alle spiegazioni relative alla legge sulla fiscalità del risparmio.

25RS 672.4

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