Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 33 pagine

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Convenzioni per evitare le doppie imposizioni

Le clausole sull’assistenza amministrativa nelle CDI concluse dalla Svizzera si limitano allo scambio di informazioni su richiesta. Una specifica disposizione stabilisce in ogni convenzione che gli Stati contraenti non sono tenute a scambiarsi informazioni su base automatica. Affinché lo scambio automatico di informazioni possa essere introdotto con una Giurisdizione partner deve pertanto essere creata una nuova base legale. L’Accordo sullo scambio automatico di informazioni con l’UE costituisce una simile base giuridica di diritto internazionale.

Tra l’Accordo sullo scambio automatico di informazioni con l’UE e le singole CDI con Stati membri dell’UE vi sono delle sovrapposizioni negli ambiti dello scambio di informazioni su richiesta (art. 5 Accordo con l’UE) e dell’esenzione dall’imposta alla fonte per dividendi, interessi e canoni tra imprese (art. 9 Accordo con l’UE). Per quanto concerne lo scambio di informazioni su richiesta si rimanda alle considerazioni riguardanti la Convenzione sull’assistenza amministrativa esposte precedentemente. Per l’esenzione dall’imposta alla fonte la società interessata può fare riferimento alla base legale per essa più conveniente. Ad esempio potrebbe appellarsi all’articolo 9 dell’Accordo con l’UE, nel caso in cui la CDI applicabile non dovesse prevedere un tasso zero per i pagamenti transfrontalieri di dividendi, interessi e canoni. Si vedano al riguardo le spiegazioni in merito agli articoli 5 e 9 nel numero 5.3.

Convenzioni sull’imposizione alla fonte con il Regno Unito e l’Austria

Il 1° gennaio 2013 sono entrate in vigore le Convenzioni sull’imposizione alla fonte tra la Svizzera e il Regno Unito13 e l’Austria14. Le Convenzioni prevedono la regolarizzazione del passato, grazie a cui una persona domiciliata in uno Stato partner può regolarizzare fiscalmente le proprie attuali attività bancarie in Svizzera mediante un pagamento unico o una comunicazione volontaria. Nel frattempo questa modalità di regolarizzazione del passato si è conclusa. Inoltre, le convenzioni sull’imposizione alla fonte prevedono la riscossione di un’imposta alla fonte con effetto liberatorio sui redditi e gli utili da capitale conseguiti su valori patrimoniali detenuti in Svizzera da persone domiciliate in uno Stato partner. In alternativa, le persone interessate hanno la possibilità di autorizzare l’agente pagatore a comunicare l’importo dei redditi da capitale allo Stato partner. L’attuazione dello standard globale rende superfluo l’assoggettamento dei redditi da capitale basato sulle convenzioni sull’imposizione alla fonte. Pertanto la Svizzera stipulerà bilateralmente sia con il Regno Unito sia con l’Austria un accordo concernente l’abrogazione delle Convenzioni sull’imposizione alla fonte. In questo processo occorre garantire una transizione ordinata verso lo scambio automatico di informazioni sulla base

dell’Accordo con l’UE. All’articolo 1 capoverso 2 del decreto federale proposto il Consiglio federale viene autorizzato a concludere convenzioni di abrogazione. In merito all’abrogazione della legge del 15 giugno 201215 sull’imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) si vedano le spiegazioni al numero 6.2.

Accordo anti frode

L’Accordo anti frode16 disciplina l’assistenza amministrativa e giudiziaria in casi di frode e ogni altra attività illecita in ambito di imposte indirette (dazi doganali, imposta sul valore aggiunto, imposte speciali di consumo su alcol, tabacco e oli minerali ecc.) sussidi e appalti pubblici. Dato che l’Accordo anti frode non è ancora stato ratificato da tutti gli Stati membri dell’UE, non è ancora entrato in vigore. La Svizzera ha ratificato l’Accordo il 23 ottobre 2008 e lo applica anticipatamente dal 2009 nei confronti degli Stat membri dell’UE che lo hanno ratificato a loro volta.

13Convenzione del 6 ottobre 2011 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Breta-

gna e dell’Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale, modificata dal protocollo di modifica del 20 marzo 2012; RS 0.672.936.74.

14Convenzione del 13 aprile 2012 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria concer-

nente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari; RS 0.672.916.33.

15RS 672.4

16Accordo di cooperazione fra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità europea e i

suoi Stati membri dall’altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, concluso il 26 ottobre 2004; RS 0.351.926.81.

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