Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 33 pagine
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Ripercussioni dell’avamprogetto
7.1 Spese per beni e servizi, spese per il personale
L’implementazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni provocherà un onere finanziario supplementare per l’AFC, che diventerà una vera e propria piattaforma per lo scambio di informazioni con gli Stati partner e con le amministrazioni delle contribuzioni cantonali (ed eventualmente con altre autorità, cfr. spiegazioni ad art. 18 cpv. 1 D-LSAI) per quanto concerne le informazioni ricevute dall’estero. Le spiegazioni che seguono si basano in larga misura su quelle contenute nel rapporto esplicativo concernente l’MCAA.26
Per l’attuazione progetto relativo allo scambio automatico di informazioni rispetto all’UE e ad altri Stati scelti sulla base dell’MCAA, l’AFC necessita per gli anni 2015-2017 di cinque posti a tempo pieno. Per lo sviluppo di un sistema informatico fino alla messa in esercizio a inizio del 2018 sono necessari mezzi materiali per 7,5 milioni di franchi circa. Dal 2018 dovrebbero essere necessari 3 milioni di franchi all’anno per la gestione corrente. Le risorse necessarie verranno richieste a partire dal 2016 nel quadro della valutazione globale 2015 nel settore delle risorse umane o nel settore delle risorse informatiche. Non è escluso che venga chiesto un credito aggiuntivo per il finanziamento nel 2015 dei mezzi ulteriormente necessari. Le spese per il personale e il materiale necessarie per la gestione corrente a partire dal 2018 saranno richieste con la decisione, a cui si perverrà nel 2016, di porre in vigore la LSAI, poiché il fabbisogno concreto necessario all’attuazione dello scambio automatico di informazioni sarà definibile più precisamente solo a tal punto.
Le risorse di personale impiegate per l’Accordo sulla fiscalità del risparmio con l’UE e le convenzioni sull’imposizione alla fonte con il Regno Unito e l’Austria verrebbero di principio liberate nel corso dei prossimi anni.
L’attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni determina maggiori costi relativi al personale e all’informatica dell’ordine di diversi milioni di franchi anche per le amministrazioni delle contribuzioni cantonali. I sistemi informatici devono essere adeguati per integrare i nuovi dati, che devono anche essere valutati. Ciò può comportare anche spese supplementari causate dalle procedure di ricupero d’imposta.
7.2 Ripercussioni economiche
Il passaggio allo scambio automatico di informazioni – insieme all’attuazione dell’agenda per la regolamentazione a livello globale avviata dagli Stati del G20, al sempre più difficile accesso ai mercati esteri per gli offerenti svizzeri e al calo dei proventi dovuti ai tassi bassi – è uno dei fattori che hanno avviato una verifica fondamentale dei modelli commerciali dei fornitori svizzeri di servizi finanziari. Le istituzioni finanziarie direttamente interessate dall’introduzione dello scambio automatico di informazioni sono quelle che gestiscono in Svizzera attività di clienti UE e che quindi devono introdurre i necessari processi per lo scambio automatico di informazioni. L’ammontare delle attività gestite in Svizzera verrebbe influenzato anche se i clienti UE le trasferissero all’estero o le utilizzassero per
regolarizzare l’imposta.
Il processo di transizione è stato avviato da qualche tempo in Svizzera e si presume che le sue aspettative siano già realizzate. Con la strategia volta a far emergere il denaro non dichiarato adottata nel mese di dicembre del 2009 e concretizzata nel mese di febbraio del 2012, il Consiglio federale ha avviato il processo per la trasparenza fiscale. In questo ambito il 1° gennaio 2013 la Svizzera ha messo in vigore le convenzioni sull’imposizione alla fonte con il Regno Unito e l’Austria. Dal 2005 è inoltre già in vigore l’Accordo sulla fiscalità del risparmio con l’UE che autorizza comunicazioni volontarie. Il Protocollo di modifica, oggetto del presente avamprogetto, prevede il cambiamento di sistema passando allo scambio automatico di informazioni. L’effetto dello scambio automatico di informazioni nel settore
26Rapporto esplicativo concernente l’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo
scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e la legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale, pag. 49-52.
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