Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 33 pagine
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Compendio
All’indomani della crisi finanziaria e del debito, il tema della lotta globale contro la sottrazione d’imposta ha acquistato importanza e l’attenzione di un’ampia parte della comunità internazionale. Il 15 luglio 2014 il Consiglio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ha adottato il nuovo standard globale per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali (di seguito standard globale). L’8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha adottato i mandati di negoziazione per l’introduzione dello standard globale dell’OCSE con le Giurisdizioni partner, tra cui anche un mandato di negoziazione con l’UE. In occasione dell’assemblea plenaria del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale), tenutasi a Berlino il 29 ottobre 2014, pressoché 100 Paesi si sono dichiarati favorevoli all’introduzione del nuovo standard globale. Alcuni di essi hanno comunicato di voler effettuare il primo scambio automatico di informazioni nel 2017, altri, tra cui la Svizzera, nel 2018, fatte salve le procedure legislative interne.
I negoziati con l’UE sono stati svolti in base al mandato adottato dal Consiglio federale e si sono conclusi il 27 maggio 2015 con la firma di un Protocollo che modifica l’attuale Accordo del 26 otto-
bre 20041 sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l’UE. A livello materiale il Protocollo rielabora e modifica quasi interamente l’Accordo sulla fiscalità del risparmio vigente, trasformandolo in un accordo sullo scambio automatico di informazioni con l’UE. L’Accordo riveduto («Accordo sullo scambio automatico di informazioni con l’UE», di seguito «Accordo con l’UE») comprende principalmente tre elementi:
• reciproco scambio automatico di informazioni secondo lo standard globale dell’OCSE.
Quest’ultimo è stato ripreso senza deroghe dall’Accordo con l’UE. Laddove lo standard globale attribuisce allo Stato che lo attua possibilità di scelta, queste sono contenute anche nell’Accordo. In questo modo è garantito che la Svizzera possa esercitare tali possibilità di scelta nei confronti di tutte le Giurisdizioni partner e così attuare uniformemente lo standard globale con tutte le Giurisdizioni partner;
• lo scambio di informazioni su richiesta secondo lo standard globale dell’OCSE vigente con-
formemente all’articolo 26 del Modello di convenzione dell’OCSE del 2014 per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Modello di convenzione dell’OCSE);
• una disposizione concernente l’esenzione dall’imposta alla fonte di pagamenti transfrontalieri
di dividendi, interessi e canoni tra società consociate. Tale disposizione è stata ripresa senza modifiche dal vigente Accordo sulla fiscalità del risparmio e opera nell’interesse della piazza economica svizzera.
Il Protocollo di modifica è completato da una dichiarazione congiunta delle Parti contraenti, in cui si impegnano a metterlo in vigore con effetto al 1º gennaio 2017, purché le procedure di approvazione in Svizzera e nell’UE si siano concluse per tale data. Il Protocollo di modifica contiene inoltre le disposizioni necessarie a garantire una transizione ordinata dal sistema della fiscalità del risparmio allo scambio automatico di informazioni.
L’avamprogetto non contiene una legge di attuazione. Per lo scambio automatico di informazioni dovrà essere applicata la legge sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale (LSAI) posta in consultazione il 14 gennaio 20152 e la legge sull’assistenza amministrativa fiscale (LAAF)3 per lo scambio di informazioni su richiesta.
L’introduzione dello standard globale con l’UE è parte integrante della strategia del Consiglio federale, che mira a una piazza finanziaria svizzera competitiva, stabile, integra e dotata di condizioni quadro accettate a livello internazionale. Inoltre ha permesso di avviare i colloqui in merito alla salvaguardia e al miglioramento dell’accesso al mercato e di realizzare ampiamente la regolarizzazione del passato.
1RS 0.641.926.81
2La relativa documentazione è disponibile all’indirizzo http://www.admin.ch > Diritto federale > Pro-
cedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > Dipartimento federale delle finanze.
3RS 672.5
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