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Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 33 pagine

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informazioni. Affinché lo scambio automatico di informazioni venga attivato è quindi necessario un ulteriore accordo. La Svizzera ha firmato la Convenzione sull’assistenza amministrativa il 15 otto-

bre 2013.

L’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA) è stato firmato dalla Svizzera il 19 novembre 2014 e costituisce un accordo supplementare che consente di attuare lo standard globale conformemente all’articolo 6 della Convenzione sull’assistenza amministrativa. Esso prevede che siano scambiate informazioni ottenute conformemente alle norme definite nello standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale relativa ai conti finanziari (standard comune di comunicazione di informazioni) elaborato dall’OCSE quale parte integrante dello standard globale. L’MCAA non stabilisce i Paesi con cui attuare lo scambio automatico di informazioni, ma a tal fine è necessaria un’attivazione bilaterale separata con uno Stato partner.

La Convenzione sull’assistenza amministrativa e l’MCAA – quest’ultimo unitamente al disegno di legge federale sullo scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale (D-LSAI) – stanno seguendo attualmente la procedura di approvazione. Le consultazioni concernenti entrambi i progetti si sono concluse il 21 aprile 2015.10 Questi ultimi saranno sottoposti al Parlamento per approvazione nel 2015. L’attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni con le singole Giurisdizioni partner sulla base dell’MCAA sarà presentata per approvazione all’Assemblea federale in progetti legislativi distinti. Il 29 aprile 2015 è stato posto in consultazione il primo di essi, il quale mira a introdurre lo scambio automatico di informazioni con l’Australia.11

L’introduzione dello scambio automatico di informazioni con gli Stati membri dell’UE non avviene attraverso la Convenzione sull’assistenza amministrativa e all’MCAA, bensì sulla base dell’Accordo con l’UE, che costituisce una base legale a sé stante in materia. Quest’ultimo non contempla lo scambio spontaneo di informazioni. Qualora la Convenzione sull’assistenza amministrativa fosse approvata, essa rappresenterebbe l’unico fondamento giuridico per lo scambio spontaneo di informazioni con gli Stati membri dell’UE. Per contro, l’Accordo con l’UE prevede uno scambio di informazioni su richiesta. Se l’Accordo con l’UE e la Convenzione sull’assistenza amministrativa verranno adottati, gli Stati membri dell’UE che hanno aderito alla Convenzione disporranno di tre basi legali per richiedere informazioni (art. 5 Accordo con l’UE, art. 5 Convenzione sull’assistenza amministrativa e la clausola di assistenza amministrativa prevista da un’eventuale convenzione per evitare le doppie imposizioni

[CDI]).12 In merito all’obbligo di prestare assistenza amministrativa su richiesta tali tre testi legislativi sono sostanzialmente equivalenti, poiché tutti si orientano allo standard globale dell’OCSE, come formulato in particolare all’articolo 26 del Modello di convenzione dell’OCSE e nel suo Commento. Per contro potrebbero sussistere differenze riguardanti l’applicabilità temporale e le imposte per cui è prestata assistenza amministrativa su richiesta. Certe CDI con Stati membri dell’UE contengono una clausola sull’assistenza amministrativa che si limita a determinate imposte. Tuttavia l’articolo 5 dell’Accordo con l’UE si applica alle informazioni concernenti tutte le imposte. Uno Stato che richiede

assistenza amministrativa deve decidere a quale delle basi legali fare riferimento. L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) verifica in seguito se lo Stato richiedente soddisfa le condizioni stabilite nella base legale prescelta. L’applicazione di più basi legali per una richiesta non è concessa.

Qualora l’AFC respinga una richiesta, lo Stato richiedente può inoltrare la stessa domanda con riferimento a un’altra base legale. L’AFC verifica allora se nella nuova normativa scelta le condizioni sono rispettate.

10La documentazione concernente entrambi gli avamprogetti è disponibile all’indirizzo http://www.ad-

min.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > Dipartimento federale delle finanze.

11La relativa documentazione è altresì disponibile all’indirizzo http://www.admin.ch > Diritto federale

> Procedure di consultazione > Procedure di consultazione in corso > Dipartimento federale delle finanze.

12Le CDI con i singoli Stati membri non sono ancora state riviste e pertanto non contengono ancora

una clausola per lo scambio di informazioni su richiesta conforme allo standard dell’OCSE (Croazia, Lettonia e Lituania).

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