Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 33 pagine

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considerare complessivamente risolta la questione della regolarizzazione del passato con i Paesi confinanti della Svizzera e con i principali Stati membri dell’UE.

Accesso al mercato

Nel quadro dei negoziati sull’introduzione dello scambio automatico di informazioni con l’UE e in linea con il mandato del Consiglio federale, la Svizzera ha presentato all’UE e a diversi suoi Stati membri le proprie richieste per la salvaguardia e il miglioramento dell’accesso al mercato per gli intermediari finanziari svizzeri nell’area dell’UE. Le reazioni dei negoziatori comunitari e anche di singoli membri dell’UE a una correlazione formale di entrambi i dossier sono state da contenute a negative. Essi ritengono infatti che lo scambio automatico di informazioni sia uno standard internazionale vincolante e si aspettano che la Svizzera lo introduca rapidamente. Inoltre, in singoli casi, la possibilità di svolgere colloqui sull’accesso al mercato è stata vincolata a una soluzione in materia di libera circolazione delle persone.

A metà marzo del 2015 è stato possibile avviare con la Commissione europea colloqui esplorativi sulla possibilità di un accordo settoriale sui servizi finanziari (ASF). L’UE farà dipendere la prosecuzione di tali colloqui e la relativa tempistica da come evolveranno, in generale, i rapporti con la Svizzera (in particolare, la libera circolazione delle persone e determinate questioni istituzionali). Un eventuale accordo assicurerebbe ai fornitori svizzeri di servizi finanziari un accesso completo allo spazio UE/SEE e la massima certezza del diritto. Al momento non è possibile rispondere in modo esauriente alle complesse domande che insorgono da un punto di vista giuridico ed economico sugli effetti di un ASF.

Pertanto i colloqui esplorativi tecnici con la Commissione europea dovranno fornire dati concreti sulla fattibilità e sulla possibile impostazione di un ASF, in modo tale da sostenere il processo di formazione delle opinioni in Svizzera e nell’UE. A livello europeo la Svizzera si è impegnata anche per una rapida conclusione della procedura in corso per il riconoscimento dell’equivalenza e con essa per l’accesso al mercato delle cosiddette controparti centrali (CCP), le quali forniscono servizi di compensazione per lo svolgimento di operazioni mediante piattaforme di negoziazione. A tal proposito la Commissione europea ha proseguito con i lavori tecnici negli ultimi mesi del 2014 e nel primo trimestre del 2015, dichiarando infine che la questione della decisione sull’equivalenza potrebbe risolversi in modo positivo. Nel frattempo alle autorità di vigilanza svizzere è stata trasmessa per consultazione una sua prima versione. La Svizzera perseguirà inoltre nel quadro di ulteriori colloqui con diversi Stati membri dell’UE la salvaguardia e un possibile miglioramento delle condizioni di accesso al mercato per la fornitura transfrontaliera di servizi finanziari. Nel corso di tali discussioni saranno tematizzate in particolare anche esigenze giuridiche in materia di vigilanza, le cui regolamentazioni non rientrano esclusivamente nelle competenze dell’UE.

Conclusione

L’Accordo con l’UE è in linea con la strategia del Consiglio federale per una piazza finanziaria concorrenziale mediante il rispetto degli standard vigenti a livello internazionale e rappresenta un ulteriore passo importante verso l’introduzione dello standard globale dell’OCSE in Svizzera. L’Accordo permetterà infatti di introdurre lo scambio automatico di informazioni con 28 Stati membri dell’UE, tra cui Paesi confinanti e Stati partner importanti. L’entrata in vigore dell’Accordo al 1° gennaio 2017 è subordinata alla condizione che per tale data i processi di approvazione in Svizzera e nell’UE siano conclusi.

Con l’Accordo con l’UE sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:

- conclusione dei negoziati in tempi ristretti per consentire l’entrata in vigore dell’Accordo come an-

nunciato al 1° gennaio 2017, in ottemperanza alla dichiarazione fatta dal Consiglio federale al Forum globale nell’ottobre 2014 e con riserva delle prescrizioni sulla procedura legislativa svizzera;

- conclusione dello scambio automatico di informazioni reciproco secondo lo standard globale

dell’OCSE, evitando le deroghe specifiche avanzate dall’UE;

- scambio di informazioni su richiesta secondo lo standard OCSE vigente;

- prosecuzione dell’esenzione dall’imposta alla fonte di pagamenti transfrontalieri di dividendi, inte-

ressi e canoni tra società consociate;

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