Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 33 pagine
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Aspetti giuridici
9.1 Costituzionalità
L’avamprogetto di decreto federale che approva il Protocollo di modifica si basa sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.27) secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare i trattati internazionali. La competenza dell’Assemblea federale di approvare trattati internazionali risulta
dall’articolo 166 capoverso 2 Cost., a meno che una legge federale o un trattato internazionale approvato dall’Assemblea federale attribuisca questa competenza al Consiglio federale (art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 199728 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; LOGA). Nel caso del Protocollo di modifica si tratta di un trattato internazionale per cui la competenza di approvazione non è del Consiglio federale ma dell’Assemblea federale. Le stesse considerazioni valgono per la conclusione degli accordi per l’abrogazione delle convenzioni sull’imposizione alla fonte.
La legge federale allegata al decreto federale si fonda sull’articolo 173 capoverso 2 Cost.
9.2 Referendum
Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali sono sottoposti a referendum facoltativo. Secondo l’articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 200229 sul Parlamento (LParl) contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Il Protocollo di modifica con l’UE contiene disposizioni importanti che contengono norme di diritto e per la cui attuazione è necessaria l’emanazione di una legge federale. Di conseguenza il decreto federale che approva il Protocollo di modifica è sottoposto a referendum facoltativo.
9.3 Forma dell’atto normativo
Se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà al referendum facoltativo, l’Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche legislative necessarie per l’attuazione del trattato (art. 141a cpv. 2 Cost.). Il Consiglio federale chiede pertanto di integrare nel decreto di approvazione dell’Accordo con l’UE la legge federale concernente l’abrogazione della legge del 17 dicembre 2014 sulla fiscalità del risparmio e della legge del 15 giugno 2012 sull’imposizione alla fonte in ambito internazionale.
27RS 101
28RS 172.010
29RS 171.10
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