Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 33 pagine

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Sezione IX: Efficace attuazione

Per assicurare l’efficace attuazione e il rispetto degli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale previsti dallo standard comune di comunicazione di informazioni, gli Stati membri dell’UE e la Svizzera sono tenuti ad adottare le norme e le procedure amministrative necessarie. In particolare sono tenuti ad adottare norme intese ad evitare che le istituzioni finanziarie, le persone o gli intermediari eludano questi obblighi. Le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione continuano inoltre ad essere obbligate a documentare le azioni intraprese e le eventuali prove utilizzate per l’attuazione dei suddetti obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale. Gli Stati membri e la Svizzera devono inoltre disporre di meccanismi di controllo intesi a verificare se le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione rispettano tali obblighi, anche nel caso di conti non documentati. Infine devono essere attuate procedure intese a garantire che le entità e i conti definiti nel diritto nazionale come istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione e conti esclusi continuino a presentare un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale. Per garantire un’efficace attuazione gli Stati membri e la Svizzera devono prevedere sanzioni anche per i casi di non conformità.

Le disposizioni contenute nella sezione IX non sono direttamente applicabili e devono essere concretizzate nel diritto nazionale; per la Svizzera ciò viene realizzato nel quadro della futura LSAI.

5.5 Spiegazioni sull’allegato II

L’UE ha inserito nella direttiva un allegato II con parti tratte dal Commento relativo allo standard comune di comunicazione di informazioni. Per garantire un’attuazione uniforme dello standard globale dell’OCSE tra gli Stati membri dell’UE e tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE l’allegato II è stato inserito anche nell’Accordo sullo scambio automatico di informazioni con l’UE. Nel quadro dell’MCAA, i Commenti sul Modello di accordo e sullo standard comune di comunicazione di informazioni sono parte della definizione dello standard comune di comunicazione di informazioni. Essi vengono quindi applicati in Svizzera in modo tale da garantire anche per questo Paese un’attuazione dello standard globale uniforme a tutti gli altri Stati partner.

1. Cambiamento di circostanze

Questo paragrafo comprende la sezione III numero marginale 17 del Commento relativo allo standard comune di comunicazione di informazioni, integrato da una parte della sezione III numero marginale 13 del Commento. Esso contiene una descrizione di che cosa si intenda per «cambiamento di circostanze» e delle misure da adottare qualora un’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione si sia basata sulla verifica dell’indirizzo di residenza come descritta nello standard comune di comunicazione di informazioni e avvenga un cambiamento di circostanze in relazione alle prove documentali originarie.

2. Autocertificazione per i nuovi conti di entità

Questo paragrafo comprende la sezione VI numero marginale 20 del Commento relativo allo standard comune di comunicazione di informazioni. Esso precisa che un’autocertificazione nel quadro della determinazione delle persone che esercitano il controllo su un nuovo conto di un’entità non finanziaria passiva può essere considerata attendibile solo se fatta dal titolare del conto o da detta persona che esercita il controllo.

3. Residenza di un’istituzione finanziaria

Questo paragrafo comprende la sezione VIII numero marginale 4 del Commento relativo allo standard comune di comunicazione di informazioni combinato con la sezione VIII numero marginale 5 del Commento. Tali numeri marginali contengono spiegazioni concernenti la residenza di un’istituzione finanziaria. Il Commento distingue tre casi:

1. l’istituzione finanziaria che è residente fiscale in una Giurisdizione o territorio. Ai fini dello standard

comune di comunicazione di informazioni è considerata residente in questa Giurisdizione;

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