Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 33 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo
Il paragrafo 2 disciplina il principio di specialità. Le informazioni trasmesse sono comunicate soltanto alle persona o alle autorità (compresi i tribunali e le autorità di vigilanza) incaricate dell’accertamento, della riscossione, delle procedure e dei procedimenti penali concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per le imposte di questa Parte contrante o dei relativi controlli. Soltanto queste persone e autorità possono utilizzare le informazioni trasmesse e unicamente per i fini specificati (cfr. tuttavia le eccezioni all’art. 6 par. 3 dell’Accordo con l’UE). La rivelazione delle informazioni trasmesse è autorizzata in udienze pubbliche dinanzi a tribunali o in decisioni giudiziali relative alle imposte in questione. Tale regola corrisponde di principio all’articolo 26 paragrafo 2 del Modello di convenzione dell’OCSE.
Par. 3
Il paragrafo 3 prevede eccezioni al principio secondo cui le informazioni trasmesse devono essere utilizzate unicamente per i fini specificati in questo articolo. Le informazioni scambiate possono essere cedute ad altre autorità per i loro scopi (ad es. per la lotta contro il riciclaggio di denaro, la corruzione o il finanziamento del terrorismo), se due premesse sono adempiute: in primo luogo l’impiego delle informazioni per questi altri scopi deve essere autorizzato dal diritto della Giurisdizione che ha trasmesso le informazioni e in secondo luogo l’autorità competente della Giurisdizione che ha trasmesso le informazioni ne ha approvato l’impiego. Questa disposizione rispecchia sostanzialmente quella dell’articolo 26 paragrafo 2 del Modello di convenzione dell’OCSE.
Il paragrafo 3 non è applicabile quando a essere trasmesse, nel quadro degli obblighi legali di informazione, ad autorità diverse da quelle fiscali, non sono le informazioni stesse, bensì le basi di calcolo. Se, ad esempio, nell’ambito dello scambio automatico di informazioni, un’amministrazione cantonale delle contribuzioni viene a conoscenza di un conto finanziario finora non dichiarato, essa adeguerà in misura corrispondente il reddito e il patrimonio del contribuente. L’amministrazione cantonale delle contribuzioni può trasmettere, in virtù dell’obbligo di informare, le basi di calcolo corrette ad altri servizi (ad es. casse di compensazione AVS o autorità preposte alle borse di studio) a condizione che non trasmetta le informazioni stesse (numero di conto, saldo del conto, redditi sul conto ecc.). La trasmissione delle informazioni stesse presuppone l’adempimento delle condizioni di cui al paragrafo 3.
Alla Giurisdizione ricevente è vietato per principio comunicare le informazioni ottenute a un’altra Giurisdizione. La trasmissione a un altro Stato membro dell’UE può avvenire soltanto previa approvazione della Giurisdizione che ha fornito le informazioni. In questo modo si garantisce che una Giurisdizione non riceva informazioni che non avrebbe potuto ottenere per via diretta. Inoltre il paragrafo 3 stabilisce che le informazioni scambiate tra Stati membri dell’UE in applicazione della direttiva sulla cooperazione amministrativa, possono essere trasmesse alla Svizzera a condizione che lo Stato membro che aveva fornito le informazioni sia d’accordo.
Par. 4
Il paragrafo 4 disciplina la procedura di notifica in caso di violazione della riservatezza e del disfunzionamento delle salvaguardie. Allo Stato partner interessato occorre comunicare le eventuali sanzioni e le misure correttive applicate. Tale disposizione corrisponde dal punto di vista del contenuto a quella del Modello di accordo delle autorità competenti.
Art. 7 Consultazioni e sospensione dell’accordo
Par. 1
In caso di difficoltà relative all’attuazione o all’interpretazione dell’Accordo con l’UE sono previste consultazioni su richiesta di uno Stato membro dell’UE o della Svizzera tra le rispettive autorità competenti. Per questioni relative all’interpretazione la Commissione europea può quindi partecipare alla consultazione su richiesta di un’autorità competente. La Commissione europea e le altre autorità competenti devono essere informate sull’esito delle consultazioni.
Par. 2
242 \ COO 15/33