Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 33 pagine

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Inoltre l’UE ha avviato le trattative con la Svizzera e altri Stati terzi (Liechtenstein, Andorra, San Marino, Principato di Monaco) finalizzate all’introduzione dello scambio automatico di informazioni.

L’attuale Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l’UE

Dal 1º luglio 2005 nell’UE si applica la direttiva sulla fiscalità del risparmio9 che disciplina la tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, versati alle persone fisiche in uno Stato membro dell’UE al di fuori del proprio Stato di residenza. In sostanza, questa direttiva prevede lo scambio automatico di informazioni concernenti i pagamenti di interessi. Singoli Stati membri adottano in alternativa un sistema di ritenuta d’imposta. L’UE ha concluso accordi sulla fiscalità del risparmio con la Svizzera, il Liechtenstein, Andorra, San Marino, il Principato di Monaco e determinati territori dipendenti o associati agli Stati membri per impedire che contribuenti di Paesi membri eludessero la direttiva europea sulla fiscalità del risparmio mediante investimenti su piazze finanziarie al di fuori dell’UE. In linea di principio tutti questi accordi si fondano sul sistema della direttiva UE sulla fiscalità del risparmio. L’Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l’UE è entrato in vigore il 1° luglio 2015 e fa parte degli «Accordi bilaterali II».

Analogamente alla direttiva UE sulla fiscalità del risparmio, le misure a garanzia dell’imposta riguardanti i pagamenti transfrontalieri di interessi costituiscono l’elemento centrale dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio. L’Accordo prevede una ritenuta d’imposta del 35 per cento sui pagamenti di interessi che sono effettuati da un agente pagatore in Svizzera – solitamente una banca – a una persona fisica avente la propria residenza fiscale in uno Stato membro dell’UE. La ritenuta d’imposta è concepita come imposta di garanzia (ovvero non ha effetto liberatorio). Anziché assoggettarsi al prelievo della ritenuta d’imposta, le persone interessate possono autorizzare l’agente pagatore a comunicare alle autorità fiscali competenti i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. L’Accordo sulla fiscalità del risparmio contiene inoltre una clausola sullo scambio di informazioni su richiesta. Tale clausola è limitata ai casi di frode fiscale e violazioni analoghe nonché ai redditi contemplati dall’Accordo.

Oltre alle misure a garanzia dell’imposta riguardanti i pagamenti transfrontalieri, l’Accordo sulla fiscalità del risparmio comprende un ulteriore elemento centrale, ovvero una disposizione che, a determinate condizioni, abroga l’imposizione alla fonte di pagamenti transfrontalieri di dividendi, interessi e canoni tra società consociate in relazione alla Svizzera.

Andamento e risultato dei negoziati

Dal 2008 la Commissione europea si è impegnata a rivedere la direttiva UE sulla fiscalità del risparmio per eliminare le scappatoie fiscali. Da un lato, si trattava di estendere il concetto di interessi ad altri strumenti finanziari come ad esempio prodotti strutturati a capitale protetto, determinati contratti di assicurazione sulla vita e investimenti collettivi di capitale che fino ad allora non erano stati considerati. D’altro lato, bisogna impedire l’elusione della direttiva attraverso società e strutture interposte, come ad esempio i trust. Oltre alla direttiva UE sulla fiscalità del risparmio dovevano essere riveduti anche i relativi accordi con Paesi terzi, poiché il loro contenuto si basava in larga misura sulla direttiva UE. A tal proposito, il 14 maggio 2013, il Consiglio per l’economia e la finanza dell’UE (ECOFIN) ha licenziato un mandato all’attenzione della Commissione europea per avviare negoziati con Svizzera, Andorra, Liechtenstein, Principato di Monaco e San Marino volti ad adeguare l’Accordo sulla fiscalità del risparmio. Nelle negoziazioni avrebbero dovuto essere tenuti in conto anche gli sviluppi internazionali. Il 18 dicembre 2013 il Consiglio federale ha approvato a sua volta il mandato di negoziazione relativo all’Accordo sulla fiscalità del risparmio.

In base al mandato di negoziazione adottato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2013, la delegazione svizzera incaricata delle trattative ha avviato i negoziati con l’UE mirando a un aggiornamento tecnico dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio. Tuttavia è risultato in tempi relativamente brevi che una simile revisione avrebbe presentato numerose problematiche tecniche per le quali sarebbe in parte stato indispensabile elaborare soluzioni complesse. Nel caso in cui fosse stata perseguita una

9Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da rispar-

mio sotto forma di pagamenti di interessi, GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38.

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