Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 33 pagine
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Sezione IV: Adeguata verifica in materia fiscale per nuovi conti di persone fisiche
Per i nuovi conti di persone fisiche, lo standard comune di comunicazione di informazioni prevede che all’atto dell’apertura del conto sia acquisita un’autocertificazione. Le procedure di adeguata verifica in materia fiscale devono essere applicate sostanzialmente a tutti i tipi di conto. Il titolare del conto deve firmare e datare un’autocertificazione valida, contenente altresì nome, indirizzo, Giurisdizione o Giurisdizioni di residenza ai fini fiscali, numero o numeri di identificazione fiscale (NIF) e data di nascita. Dopo aver ottenuto l’autocertificazione, l’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve verificarne la ragionevolezza. A tale scopo deve basarsi sulle informazioni ottenute con l’apertura del conto, compresa la documentazione raccolta ai sensi delle procedure per la lotta contro il riciclaggio di denaro (AML/KYC).
Lo standard comune di comunicazione di informazioni e il relativo Commento specificano che un’autocertificazione è valida finché non si verifichi un cambiamento di circostanze, a causa del quale l’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che l’autocertificazione originaria è inesatta o inattendibile (cfr. anche art. 9 cpv. 1 D-LSAI). Lo standard comune di comunicazione di informazioni e il relativo Commento contengono ulteriori spiegazioni al riguardo (cfr. in particolare sez. IV numero marginale 12 segg. Commento relativo allo standard comune di comunicazione di informazioni). L’articolo 16 D-LSAI stabilisce inoltre che una persona che ha rilasciato un’autocertificazione è tenuta, in caso di cambiamento di situazione, a comunicare all’istituzione finanziaria svizzera tenuta alla comunicazione le nuove indicazioni pertinenti nel quadro dell’autocertificazione. La responsabilità dell’aggiornamento delle informazioni presso l’istituzione finanziaria non appartiene quindi soltanto all’istituzione finanziaria stessa, bensì anche alla persona che ha compilato l’autocertificazione.
Sezione V: Adeguata verifica in materia fiscale per i conti preesistenti di entità
Nel caso dei conti preesistenti di entità, le istituzioni finanziarie devono determinare se l’entità sia (1) una persona oggetto di comunicazione, (2) un’entità non finanziaria (non financial entity, NFE) passiva per la quale occorra determinare la residenza delle persone che esercitano il controllo. L’espressione «entità non finanziaria passiva» è definita alla sezione VIII parte D punto 8 dello standard comune di comunicazione di informazioni. In altre parole, si tratta di un’entità che non è un’istituzione finanziaria e non esercita un’attività commerciale o di fabbricazione o un’altra attività gestita secondo criteri commerciali.
Un trust o una fondazione con caratteristiche simili sono considerati entità non finanziarie passive.
Sono esclusi dall’obbligo di verifica, identificazione o comunicazione i conti preesistenti di entità che presentano un saldo non superiore a 250 000 USD, purché la Giurisdizione che applica lo standard comune di comunicazione di informazioni lo autorizzi. Questa eccezione è stata introdotta nello standard comune di comunicazione di informazioni per ridurre i costi di attuazione delle istituzioni finanziarie, dal momento che le procedure di adeguata verifica in materia fiscale applicate alle entità sono più complesse di quelle applicate alle persone fisiche. Il Consiglio federale propone di avvalersi di questa possibilità (cfr. spiegazioni sull’art. 7 cpv. 3 D-LSAI). Non appena uno di questi conti presenta un saldo o un valore aggregato superiore a 250 000 USD sono applicabili le procedure di verifica, identificazione o comunicazione.
Lo standard comune di comunicazione di informazioni precisa che determinate entità non sono persone oggetto di comunicazione. Tra queste vi sono, in particolare, alcune società di capitali quotate in borsa, entità statali, organizzazioni internazionali, banche centrali e istituzioni finanziarie (cfr. la definizione di «persona oggetto di comunicazione» alla sezione VIII parte D punto 2 dello standard comune di comunicazione di informazioni). Ai conti di queste entità non sono applicabili le procedure di adeguata verifica in materia fiscale secondo lo standard comune di comunicazione di informazioni.
In base alla sezione V parte E punto 1 dello standard comune di comunicazione di informazioni i conti preesistenti di entità con un valore aggregato superiore a 250 000 USD devono essere verificati entro
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