Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 33 pagine
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2. l’istituzione finanziaria che non è un trust e non è residente fiscale in nessuna Giurisdizione o terri-
torio. Questo tipo di istituzione finanziaria ai fini dello standard comune di comunicazione di informazioni è considerata residente nella Giurisdizione o territorio (i) secondo il cui diritto è stato costituito, (ii) in cui ha la direzione (compresa l’amministrazione effettiva) o (iii) in cui è sottoposto alla vigilanza sui mercati finanziari;
3. l’istituzione finanziaria che è un trust. Oltre a un’eventuale residenza conformemente al punto 1,23
ai fini dello standard comune di comunicazione di informazioni è considerata residente nella Giurisdizione o territorio in cui è residente il fiduciario (trustee). Il trust è residente in diverse Giurisdizioni o territori qualora esistano diversi fiduciari (trustee) a loro volta residenti in diverse Giurisdizioni o territori.
Se secondo i numeri 1 e 2 un’istituzione finanziaria risulta residente in diverse Giurisdizioni o territori è considerato residente nella Giurisdizione o nel territorio in cui detiene i conti. Se secondo il numero 3 l’ente finanziario è invece residente in più Giurisdizioni o territori, deve effettuare la comunicazione in tutte queste Giurisdizioni o territori. Ogni fiduciario (trustee) deve procedere alla verifica, all’identificazione e alla comunicazione conformemente al diritto della sua Giurisdizione di residenza. L’articolo 4 D-LSAI dispone la stessa norma.
4. Conto gestito
Questo paragrafo comprende la sezione VIII numero marginale 62 del Commento relativo allo standard comune di comunicazione di informazioni. Esso definisce le regole in base a cui il conto si considera gestito presso un ente finanziario.
5. Trust che sono entità non finanziarie passive
Questo paragrafo comprende la sezione VIII numero marginale 108 del Commento relativo allo standard comune di comunicazione di informazioni e spiega dove sono residenti entità come società di persone o analoghi dispositivi giuridici che non hanno un luogo di residenza. Inoltre specifica che i trust che sono entità non finanziarie passive non possono essere considerati come siffatti dispositivi giuridici. Senza questa disposizione si avrebbe una duplicazione degli obblighi di informativa.
6. Indirizzo della sede principale dell’entità
Questo paragrafo comprende la sezione VIII numero marginale 153 del Commento relativo allo standard comune di comunicazione di informazioni e fornisce puntualizzazioni in merito all’indirizzo della sede principale dell’entità.
5.6 Spiegazioni sul Protocollo di modifica
Il Protocollo di modifica si compone di quattro articoli.
Art. 1
L’articolo 1 del Protocollo di modifica sancisce la sostituzione del Accordo sulla fiscalità del risparmio vigente con un nuovo accordo sullo scambio automatico di informazioni con l’UE. Il titolo dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio è modificato in «Accordo tra l’Unione europea e la Confederazione Svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale», in forma abbreviata «Accordo sullo scambio automatico di informazioni con l’UE» (di seguito «Accordo con l’UE»). Per il contenuto dell’Accordo si rimanda alle spiegazioni ai capitoli 5.3–5.5.
Art. 2 Entrata in vigore e applicazione
Par. 1
23Poiché il diritto fiscale svizzero disciplina i trust in maniera trasparente, nessun trust può essere
considerato residente in Svizzera ai fini dello standard comune di comunicazione conformemente al punto 1.
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