Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 33 pagine
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Diritto di applicazione e modifica del diritto vigente
6.1 Diritto di applicazione per l’Accordo sullo scambio automatico di informazioni con l’UE
Per quanto concerne il rapporto tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE, l’Accordo con l’UE contiene le basi di diritto materiale necessarie ad attuare lo scambio automatico di informazioni, lo scambio di informazioni su richiesta e l’esenzione dall’imposta alla fonte di interessi, dividendi e canoni tra società consociate.
L’Accordo con l’UE prevede all’articolo 2 lo scambio automatico di informazioni in relazione ai conti oggetto di comunicazione. Essa è dunque applicabile in qualità di altro accordo internazionale ai sensi dell’articolo 1, capoverso 1 lettera b D-LSAI. Di conseguenza la LSAI è applicabile nel caso dell’attuazione dello scambio automatico di informazioni con l’UE nella misura in cui le sue disposizioni non si limitino all’attuazione dello scambio automatico di informazioni sulla base dell’MCAA. Ogni Giurisdizione che attua lo standard dell’OCSE per lo scambio automatico di informazioni dovrà stilare e mettere a disposizione di tutte le Giurisdizioni partner un elenco unico e pubblicamente accessibile delle istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione e i conti esclusi. Il D-LSAI concretizza all’articolo 3 le istituzioni finanziarie svizzere non tenute alla comunicazione e i conti esclusi. Oltre alle disposizioni esecutive, la LSAI contiene disposizioni in merito all’organizzazione, alla procedura (ad es. l’obbligo delle istituzioni finanziare svizzere tenute alla comunicazione di informare le persone oggetto di una comunicazione, cfr. art. 12 D-LSAI), ai rimedi giuridici e alle disposizioni penali applicabili.
L’Accordo con l’UE prevede all’articolo 5 uno scambio di informazioni su richiesta. Esso è dunque applicabile in qualità di altro accordo internazionale ai sensi dell’articolo 1, capoverso 1 lettera b LAAF. Nel quadro del progetto concernente la Convenzione sull’assistenza amministrativa è stato proposto un adeguamento dell’articolo 1 LAAF per fissare in modo chiaro che tale legge disciplina l’esecuzione dell’assistenza amministrativa per lo scambio di informazioni su richiesta e spontaneo.
6.2 Abrogazione di due leggi federali
Legge sulla fiscalità del risparmio (LFR)
L’applicazione dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio è disciplinata dalla legge federale del 17 dicembre 200424 relativa all’Accordo con la Comunità europea sulla fiscalità del risparmio (Legge sulla fiscalità del risparmio; LFR). La LFR fissa in particolare gli obblighi degli agenti pagatori e contiene disposizioni procedurali e penali.
Con il passaggio dal sistema della fiscalità del risparmio a allo scambio automatico di informazioni, la LFR decade di principio. Tuttavia, anche dopo l’entrata in vigore del Protocollo di modifica dovranno essere eseguite determinate operazioni di disbrigo e controllo in relazione con l’Accordo sulla fiscalità del risparmio. Ad esempio, questo Accordo prevede che l’AFC trasferisce le ritenute d’imposta riscosse in un anno civile e comunica le informazioni ai relativi Stati membri dell’UE almeno una volta nell’anno civile seguente (cfr. art. 2 par. 3 e art. 8 par. 2 dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio). Questa fattispecie deve essere possibile anche in relazione all’ultimo anno di applicazione dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio (l’art. 2 cpv. 4 del Protocollo di modifica prevede il relativo conteggio finale) e devono rimanere applicabili le corrispondenti disposizioni della LFR, come ad esempio il trasferimento della ritenuta d’imposta e la divulgazione volontaria degli agenti pagatori all’AFC (art. 5 e art. 6 LFR). All’articolo 4 capoverso 2 LFR è inoltre previsto che una ritenuta di imposta prelevata ingiustamente può essere corretta entro cinque anni. Alla luce di queste considerazioni, nella legge federale allegata al decreto federale è accordata al Consiglio federale la competenza di abrogare la LFR non appena si sono concluse le relative procedure di ricorso, ma al più presto sei anni dopo l’abrogazione dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio ovvero dopo l’entrata in vigore del Protocollo di modifica. L’applicazione della LFR durante sei anni consente all’AFC di eseguire presso gli agenti pagatori i controlli relativi alla corretta applicazione dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio anche in relazione agli ultimi
24RS 641.91
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