Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 33 pagine

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contro l’evasione fiscale transfrontaliera. L’esclusione esplicitamente prevista dall’Accordo di determinate istituzioni finanziarie e di certi conti che presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale sarebbe quindi conciliabile con lo scopo dello scambio di informazioni. Per contro si sarebbe rinunciato alla determinazione generale di limiti di importo che potrebbero essere facilmente elusi scindendo i conti tra diverse istituzioni finanziarie.

5.3 Spiegazioni sull’Accordo con l’UE

Art. 1 Definizioni

Nell’articolo 1 sono definite le espressioni impiegate nell’Accordo con l’UE.

Par. 1

Il paragrafo 1 contiene una serie di definizioni in linea con il Modello di accordo tra autorità competenti,18 che è parte integrante dello standard per lo scambio automatico di informazioni elaborato dall’OCSE.

Nell’espressione «Autorità competente» rientrano le persone e autorità delle diverse Giurisdizioni elencate nell’allegato III che è parte integrante dell’Accordo. In conformità con il progetto concernente la Convenzione sull’assistenza amministrativa, per la Svizzera si propone a tal proposito il capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) o un suo rappresentante autorizzato.

Le definizioni delle espressioni «Istituzione finanziaria di uno Stato membro», «Istituzione finanziaria della Svizzera», «Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione» e «Conto oggetto di comunicazione» corrispondono per analogia al significato stabilito nello standard comune di comunicazione di informazioni (cfr. al riguardo n. 5.4).

Anche le espressioni «Persona di uno Stato membro» e «Persona della Svizzera» sono definite secondo il Modello di accordo tra autorità competenti e concretizzate per i rapporti tra Svizzera e UE.

Par. 2

Tutti i termini non definiti nell’Accordo con l’UE sono intesi per gli Stati membri dell’UE secondo la direttiva relativa alla cooperazione amministrativa e la legislazione nazionale, se applicabile, mentre per la Svizzera essi sono interpretati secondo il diritto svizzero, coerentemente con il significato di cui agli allegati I e II. Le espressioni non contemplate né nel suddetto Accordo né negli allegati I e II sono anch’esse da intendere per gli Stati membri dell’UE secondo la direttiva relativa alla cooperazione amministrativa e la legislazione nazionale, se applicabile, mentre per la Svizzera secondo il diritto svizzero. Le CDI, gli accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale, l’MCAA e la Convenzione sull’assistenza amministrativa conclusi dalla Svizzera contengono una disposizione simile.

Art. 2 Scambio automatico di informazioni in relazione ai conti oggetto di comunicazione L’articolo 2 definisce le informazioni che devono essere scambiate. Esso corrisponde al rispettivo articolo del Modello di accordo tra autorità competenti. Il paragrafo 1 stabilisce l’obbligo fondante di scambiare ogni anno le informazioni in relazione ai conti oggetto di comunicazione. Queste sono da ottenere conformemente alle norme applicabili di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale definite negli allegati I e II e da scambiare automaticamente ogni anno tra le autorità competenti degli Stati membri dell’UE e la Svizzera.

Il paragrafo 2 descrive le informazioni da scambiare per ogni conto oggetto di comunicazione. Esse possono essere riassunte in tre categorie:

(1) Informazioni concernenti l’identificazione (lett. a)

Servono per l’identificazione del titolare del conto o delle persone che esercitano il controllo da parte della Giurisdizione che riceve le informazioni. Per quanto concerne le persona fisiche le informazioni includono il nome, l’indirizzo, il numero o i numeri d’identificazione fiscale (NIF), la data di nascita ed

18«Model Competent Authority Agreement» dell’OCSE del 15 luglio 2014.

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