Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 33 pagine

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Sezione VII: Regole supplementari di adeguata verifica in materia fiscale

Questa sezione contiene regole supplementari per l’attuazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale, tra cui la questione di quando un’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non possa considerare attendibili un’autocertificazione o prove documentali, e per l’aggregazione del saldo del conto. Inoltre chiarisce che nel quadro dello standard comune di comunicazione di informazioni tutti gli importi in dollari o nella valuta nazionale di uno Stato membro o della Svizzera sono inclusivi degli importi corrispondenti in altre valute nazionali, come stabilito dal diritto nazionale (cfr. art. 10 cpv. 2-3 e art. 5 D-LSAI).

Inoltre, l’allegato I offre agli Stati membri dell’UE e alla Svizzera l’opzione di prevedere una procedura alternativa nell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale per i conti finanziari detenuti da persone fisiche che sono beneficiarie di un contratto di assicurazione di gruppo per il quale è misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita di gruppo. L’opzione è prevista alla sezione VII numero marginale 13 del Commento relativo allo standard comune di comunicazione di informazioni. Con questa variante, l’allegato I offre agli Stati membri e alla Svizzera un certo grado di flessibilità nell’attuazione nonché la possibilità di regolare questo aspetto in modo unitario con tutti gli Stati partner. All’articolo 7 capoverso 8 D-LSAI il Consiglio federale stabilisce quali disposizioni alternative contenute nel Commento relativo allo standard comune di comunicazione di informazioni sono applicabili per la Svizzera.

Sezione VIII: Definizioni

La sezione VIII contiene le definizioni delle espressioni utilizzate in relazione allo standard comune di comunicazione di informazioni, tra cui «istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione», «istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione», «conto finanziario» e «conto oggetto di comunicazione». Tali espressioni sono spiegate all’occorrenza in altri punti del presente rapporto.

Per quanto riguarda le espressioni «conto preesistente» ed «entità collegata», l’allegato I offre agli Stati membri dell’UE e alla Svizzera la possibilità di scegliere le disposizioni alternative contenute nello standard comune di comunicazione di informazioni (cfr. sez. VIII parte C punto 9 e sez. VIII parte E punto 4 dello standard comune di comunicazione di informazioni come pure sez. VIII numero marginale 82 del Commento relativo allo standard comune di comunicazione di informazioni). Se si ricorre a tale opzione, la definizione di «conto preesistente» viene estesa, a determinate condizioni, anche ai nuovi conti di clienti esistenti. L’espressione «entità collegata» viene estesa al caso in cui l’entità collegata è un’entità di investimento. Con queste varianti, l’allegato I offre agli Stati membri e alla Svizzera un certo grado di flessibilità nell’attuazione nonché la possibilità di regolare questo aspetto in modo unitario con tutti gli Stati partner. All’articolo 7 capoverso 8 D-LSAI il Consiglio federale stabilisce quali disposizioni alternative contenute nel Commento relativo allo standard comune di comunicazione di informazioni sono applicabili per la Svizzera.

L’allegato I offre agli Stati membri dell’UE e alla Svizzera anche la possibilità di autorizzare le istituzioni finanziare, a utilizzare come prove documentali qualsiasi classificazione contenuta nei loro registri riguardante il titolare del conto, determinata in base a un sistema standardizzato di codificazione industriale nazionale o internazionale prima che il conto finanziario fosse classificato come conto preesistente. Le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione possono basarsi su tale classificazione soltanto se l’utilizzo del sistema standardizzato di codificazione industriale è in accordo con le loro consuete pratiche commerciali ai fini delle procedure antiriciclaggio o per altre finalità di legge (diverse da quelle fiscali). Le istituzioni finanziarie possono procedere in tal modo a condizione che non siano a conoscenza o abbiano motivo di essere a conoscenza che tale classificazione è inesatta o non attendibile (cfr. sez. VIII parte E punto 6 standard comune di comunicazione di informazioni). Con queste varianti, l’allegato I offre agli Stati membri e alla Svizzera un certo grado di flessibilità nell’attuazione nonché la possibilità di regolare questo aspetto in modo unitario con tutti gli Stati partner. Il Consiglio federale propone di avvalersi di questa possibilità (cfr. art. 7 cpv. 6 D-LSAI).

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