Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 33 pagine

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rapida conclusione dei negoziati, questi avrebbero dovuto limitarsi a pochi punti. Invece per un aggiornamento completo sarebbe stato necessario prevedere trattative molto più lunghe. Pertanto entrambe le parti avevano concluso che in linea di principio un aggiornamento puramente tecnico dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio quale soluzione transitoria sarebbe stato possibile, ma nel contesto

dell’adozione, prevista per la primavera del 2014, di uno standard globale sullo scambio automatico di informazioni da parte dell’OCSE sarebbe stato anche temporalmente precario, incompleto nel contenuto e troppo oneroso rispetto ai risultati auspicati.

Dopo che l’OCSE ha licenziato il 15 luglio 2014 lo standard globale e il Consiglio federale ha approvato l’8 ottobre 2014 un mandato di negoziazione con l’UE per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni, le trattative in corso sulla revisione dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio sono state riorientate. All’inizio dei negoziati vi era una certa incertezza sulle competenze interne all’UE nell’ambito dello scambio automatico di informazioni, ovvero non era chiaro se sarebbe stato necessario un unico accordo con l’UE oppure se avrebbero dovuto essere conclusi accordi con i singoli Stati membri. Dalle risposte degli Stati membri e della Commissione europea è risultato che la competenza in questo settore spetta all’UE. Per questo motivo i negoziati si sono svolti con l’UE determinando l’attuale risultato. La conclusione di un accordo sullo scambio automatico di informazioni con i singoli Stati membri dell’UE è dunque superflua.

Il 19 marzo 2015 i negoziati si sono conclusi con la parafatura e il 27 maggio 2015 con la firma di un Protocollo che modifica l’attuale Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l’UE, il quale introduce lo scambio automatico di informazioni tra le Parti contraenti. A livello materiale il Protocollo rielabora e modifica quasi interamente l’Accordo sulla fiscalità del risparmio vigente trasformandolo in un accordo sullo scambio automatico di informazioni. È stata scelta la forma del protocollo di modifica poiché il mandato della Commissione europea si basava sulla revisione dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio, consentendo di trasporre determinati elementi dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio nel nuovo Accordo sullo scambio automatico di informazioni con l’UE. L’Accordo riveduto («Accordo sullo scambio automatico di informazioni con l’UE», di seguito «Accordo con l’UE») comprende principalmente tre elementi:

• il reciproco scambio automatico di informazioni secondo lo standard globale dell’OCSE.

Quest’ultimo è stato ripreso senza deroghe dall’Accordo. Laddove lo standard globale attribuisce allo Stato che lo attua possibilità di scelta, queste sono contenute anche nell’Accordo. In questo modo è garantito che la Svizzera possa esercitare tali possibilità di scelta nei confronti di tutte le Giurisdizioni partner e così attuare uniformemente lo standard globale con tutte le Giurisdizioni partner;

• lo scambio di informazioni su richiesta secondo lo standard globale dell’OCSE vigente

(art. 26 del Modello di convenzione dell’OCSE);

• una disposizione concernente l’esenzione dall’imposta alla fonte di pagamenti transfrontalieri

di dividendi, interessi e canoni tra società consociate. Tale disposizione è stata ripresa senza modifiche dal vigente Accordo sulla fiscalità del risparmio e opera nell’interesse della piazza economica svizzera.

Il Protocollo di modifica è completato da una dichiarazione congiunta delle Parti contraenti, in cui si impegnano a metterlo in vigore con effetto al 1º gennaio 2017, purché le procedure di approvazione in Svizzera e nell’UE si siano concluse per tale data. Il Protocollo di modifica contiene inoltre le disposizioni necessarie a garantire una transizione ordinata dal sistema della fiscalità del risparmio allo scambio automatico di informazioni.

Rapporto con il diritto europeo e internazionale

Convenzione sull’assistenza amministrativa e l’MCAA

La Convenzione dell’OCSE e del Consiglio d’Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull’assistenza amministrativa) costituisce un ampio strumento di cooperazione multilaterale in ambito fiscale. All’articolo 6 prevede che, per talune categorie di casi e secondo le procedure determinate di comune accordo, due o più Parti possano scambiarsi automaticamente

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