Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 33 pagine

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Secondo il paragrafo 2 i pagamenti di interessi e di canoni effettuati tra società consociate e le loro stabili organizzazioni tra gli Stati membri dell’UE e la Svizzera non sono soggetti a imposizione fiscale nello Stato d’origine allorché:

• tali società sono collegate da una partecipazione minima pari al 25 per cento per almeno due anni

o sono entrambe detenute da una terza società che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale tanto della prima come della seconda società per un minimo di due anni;

• una delle società ha la residenza ai fini fiscali, o una stabile organizzazione è situata, in uno Stato

membro dell’UE e l’altra società ha la residenza ai fini fiscali, o l’altra stabile organizzazione è situata, in Svizzera;

• nessuna delle due società ha la residenza ai fini fiscali e nessuna delle stabili organizzazioni è si-

tuata in uno Stato terzo;

• tutte le società sono assoggettate all’imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiare di

esenzioni, in particolare con riguardo ai pagamenti di interessi e di canoni;

• ogni società adotta la forma di una società di capitali.

Anche nell’ambito dei pagamenti di interessi e di canoni sono fatte salve le disposizioni previste dalla Svizzera o dagli Stati membri dell’UE al fine della prevenzione delle frodi e degli abusi, sulla base delle legislazioni interne o di accordi internazionali.

In base al paragrafo 3 restano impregiudicate le CDI in vigore tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE che prevedono un trattamento fiscale più favorevole dei pagamenti di dividendi, interessi e canoni.

Art. 10 Denuncia

Entrambe le Parti contraenti possono denunciare l’Accordo con l’UE con un preavviso di 12 mesi. Anche in caso di denuncia tutte le informazioni ricevute nel quadro dell’Accordo con l’UE continuano a essere soggette alle disposizioni in materia di protezione dei dati di cui all’articolo 6.

Art. 11 Ambito di applicazione territoriale

L’Accordo sullo scambio automatico di informazioni con l’UE è valido per tutti i territori degli Stati membri dell’UE in cui si applica il trattato sull’Unione europea21 (Trattato UE; TUE). In combinato disposto con l’articolo 355 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)22, l’articolo 52 del TUE disciplina l’ambito di applicazione territoriale dei trattati dell’UE. Gibilterra rientra ad esempio nell’articolo 355 paragrafo 3 TFUE, in virtù del quale i trattati si applicano ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero.

5.4 Spiegazioni sull’allegato I (standard comune di comunicazione di informazioni)

L’Accordo con l’UE prevede lo scambio di informazioni ottenute conformemente alle norme dello standard comune di comunicazione di informazioni. Tali informazioni sono indicate nell’allegato I e costituiscono parte integrante dell’Accordo. L’allegato I corrisponde sostanzialmente allo standard comune di comunicazione di informazioni, a sua volta parte dello standard globale, nonché all’allegato dell’MCAA che il Consiglio federale ha posto in consultazione il 14 gennaio 2015.

In linea generale l’Accordo con l’UE disciplina le informazioni da scambiare tra gli Stati membri dell’UE e le relative procedure. Secondo l’allegato I, lo standard comune di comunicazione di informazioni contempla invece gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale che le istituzioni finanziarie devono adempiere nell’individuare i conti oggetto di comunicazione. In altre parole lo standard comune di comunicazione di informazioni stabilisce chi ottiene cosa in merito a chi e come lo deve ottenere. Queste informazioni vengono poi trasmesse alle autorità fiscali della Giurisdizione di residenza dell’istituzione finanziaria che a loro volta le trasmettono alle autorità fiscali della Giurisdizione partner.

21Trattato sull’Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 13-390, Versione consolidata)

22Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 47-390, Versione

consolidata)

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