Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 33 pagine
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Secondo il paragrafo 2 un’autorità competente può sospendere lo scambio di informazioni nei confronti di un’altra autorità competente se l’Accordo con l’UE non è stato o non è rispettato in misura significativa e la consultazione di cui al paragrafo 1 non ha apportato nessuna soluzione adeguata.
L’autorità competente che intende sospendere nei confronti di uno Stato partner lo scambio automatico di informazioni nell’ambito dell’Accordo con l’UE deve informare per scritto l’autorità competente interessata. L’inosservanza delle disposizioni relative alla riservatezza e alla protezione dei dati, la mancata comunicazione di informazioni tempestive o adeguate oppure il fatto di definire lo status delle entità come istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione o i conti come conti esclusi in modo tale da pregiudicare il conseguimento degli scopi dello standard comune di comunicazione di informazioni possono ad esempio giustificare una sospensione dello scambio di informazioni nell’ambito dell’Accordo con l’UE.
Art. 8 Modifiche
Par. 1 - 4
L’Accordo con l’UE può essere modificato in seguito a consultazioni mediante un protocollo di modifica oppure un nuovo accordo. Queste consultazioni sono indette nell’ambito di modifiche dello standard globale dell’OCSE o di altri sviluppi internazionali oppure per migliorare il funzionamento dell’Accordo stesso. In vista delle consultazioni ogni Parte contraente può informare l’altra Parte contraente degli eventuali sviluppi che potrebbero incidere sull’Accordo con l’UE. Ciò comprende anche la conclusione di un accordo rilevante di una Parte contraente con uno Stato terzo. Le consultazioni si svolgono entro un mese oppure in casi urgenti il prima possibile su richiesta di una delle Parti contraenti.
Par. 5
Qualora una Parte contraente abbia applicato una modifica adottata dall’OCSE allo standard globale, che sia nel quadro della direttiva sulla cooperazione amministrativa per gli Stati membri dell’UE,
nell’ambito di un accordo con uno Stato terzo oppure nel contesto del diritto nazionale per la Svizzera, essa può richiedere una consultazione per adeguare gli allegati I e II. La Parte contraente che ha chiesto la consultazione può applicare in via provvisoria gli allegati I e II adeguati fino alla modifica formale dell’Accordo, se durante la consultazione le Parti raggiungono un consenso sui necessari adeguamenti degli allegati I e II. Ciò permette di agevolare le Parti contraenti nell’applicazione uniforme dello standard nei confronti di tutte le Giurisdizioni partner. Con questo procedimento semplificato non si influisce sulle dovute procedure di approvazione interne. L’applicazione provvisoria di modifiche allo standard globale può avere luogo unicamente dopo l’approvazione delle stesse secondo le disposizioni interne della Svizzera o dell’UE (revisione della direttiva sulla cooperazione amministrativa per l’UE e approvazione dell’accordo con uno Stato terzo o revisione del diritto nazionale per la Svizzera). Questa procedura riguarda soltanto le modifiche allo standard comune di comunicazione, e quindi agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale che le istituzioni finanziarie devono adempiere nell’identificare i conti oggetto di comunicazione. Altre modifiche, quali, ad esempio, un’estensione delle informazioni da scambiare, richiederebbero necessariamente un adeguamento formale dell’Accordo.
Art. 9 Pagamenti di dividendi, interessi e canoni tra imprese
L’articolo 9 riprende senza modifiche l’articolo 15 dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio.20 Conformemente al paragrafo 1 i dividendi corrisposti dalle società figlie alle società madri tra gli Stati membri dell’UE e la Svizzera non sono soggetti a imposizione fiscale nello Stato d’origine allorché:
• la società madre detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società figlia per un
minimo di due anni;
• nessuna delle due società ha la residenza ai fini fiscali in uno Stato terzo;
• nessuna delle due società è esente dall’imposta; e
• entrambe le società adottano la forma di una società di capitali.
Sono fatte salve le disposizioni previste in Svizzera o negli Stati membri dell’UE al fine della prevenzione delle frodi e degli abusi, sulla base delle legislazioni interne o di accordi internazionali.
20Rispetto all’articolo 15 dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio sono stati unicamente eliminati pas-
saggi di diritto transitorio divenuti irrilevanti.
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