Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 33 pagine

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Il paragrafo 1 stabilisce che il Protocollo di modifica deve essere approvato o ratificato da ciascuna delle Parti contraenti conformemente alle rispettive procedure. Le Parti contraenti si notificano reciprocamente l’avvenuto completamento delle procedure. Il Protocollo di modifica entra in vigore il 1° gennaio successivo all’ultima notifica.

Par. 2

Il paragrafo 2 si riferisce allo scambio automatico di informazioni su richiesta secondo l’articolo 5 dell’Accordo con l’UE. Lo scambio automatico è applicabile alle richieste presentate a partire dal giorno dell’entrata in vigore dello scambio automatico e si riferiscono agli esercizi aventi inizio il giorno della sua entrata in vigore o successivamente a tale data. L’articolo 5 dell’Accordo con l’UE non prevede quindi la retroattività. Le richieste pendenti al momento dell’entrata in vigore del Protocollo di modifica sono trattate secondo l’articolo 10 dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio, che disciplina lo scambio di informazioni su richiesta a sua volta, seppur a condizioni più restrittive. L’articolo 10 rimane applicabile, nella misura in cui non trovi applicazione l’articolo 5 dell’Accordo con l’UE, anche dopo l’entrata in vigore del Protocollo di modifica, per le richieste di assistenza amministrativa relative agli esercizi precedenti l’entrata in vigore del Protocollo di modifica. La presente disposizione assicura il passaggio dall’Accordo sulla fiscalità del risparmio all’Accordo sullo scambio automatico di informazioni con l’UE per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta.

Par. 3

Il paragrafo 3 dispone che l’entrata in vigore del Protocollo di modifica non pregiudichi i crediti delle persone fisiche conformemente all’articolo 9 dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio. Ciò vale per i crediti d’imposta o i rimborsi della ritenuta allo scopo di eliminare la doppia imposizione.

Par. 4

In base al paragrafo 4 al termine del periodo di applicazione dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio la Svizzera stabilisce un bilancio finale, effettua un pagamento a saldo agli Stati membri dell’UE e comunica le informazioni ottenute conformemente all’articolo 2 dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio nel suo ultimo anno di applicazione. In questo modo il passaggio allo scambio automatico di informazioni è ordinato e garantisce una chiusura completa anche per i pagamenti e le comunicazioni contemplati nell’Accordo sulla fiscalità del risparmio.

Art. 3

Le disposizioni dell’articolo 5 dell’Accordo con l’UE sono concretizzate in un protocollo, analogamente alle CDI. Vengono specificate, tra l’altro, le premesse che una richiesta di informazioni deve soddisfare (par. 2). In particolare è indispensabile identificare il contribuente interessato e, se noti, il nome e l’indirizzo della persona (ad es. una banca) che lo Stato richiedente ritiene in possesso delle informazioni richieste. Il protocollo relativo all’accordo stabilisce altresì che tali premesse non devono essere interpretate in modo formalistico (par. 3).

Il paragrafo 3 stabilisce inoltre che il requisito della «prevedibile pertinenza» per una richiesta di informazioni può essere adempiuto sia nel caso di un singolo contribuente sia nel caso di più contribuenti. In questo modo è confermata esplicitamente l’ammissibilità delle richieste raggruppate secondo lo standard elaborato dall’OCSE. Quest’ultimo dal 2012 prevede anche richieste concrete, aventi per oggetto un gruppo di contribuenti definito, che verosimilmente non ha adempiuto i propri obblighi fiscali nello Stato richiedente. La procedura di risposta alla domanda raggruppata è basata sulla legge sull’assistenza amministrativa fiscale (LAAF, RS 672.5).

Il paragrafo 4 enuncia esplicitamente che l’Accordo con l’UE non costituisce una base per lo scambio di informazioni su base spontanea.

Art. 4 Lingue

Il Protocollo di modifica è redatto in tutte le lingue dei Paesi membri dell’UE, tra cui anche le tre lingue ufficiali della Confederazione Svizzera, ciascuna versione linguistica facente egualmente fede.

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