Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 33 pagine

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eventualmente il luogo di nascita. Nel caso di entità queste informazioni includono il nome, l’indirizzo e il o i NIF.

(2) Informazioni concernenti il conto (lett. b e c)

Servono a identificare il conto e l’istituzione finanziaria in cui il conto è detenuto. Vengono scambiati il numero di conto, il nome e l’eventuale numero d’identificazione dell’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione.

(3) Informazioni concernenti le finanze (lett. d – g)

Le informazioni finanziarie da comunicare dipendono dal tipo di conto finanziario. Si distingue tra conto di custodia, di deposito e altri conti non ulteriormente specificati secondo lo standard comune di comunicazione di informazioni. Le informazioni concernenti le finanze includono gli interessi, i dividendi, i saldi di conto, i redditi da determinati prodotti assicurativi, ricavi dalle vendite di patrimoni finanziari e altri redditi provenienti dai patrimoni detenuti sul conto o i pagamenti effettuati in relazione al conto. Se il conto viene chiuso nel corso dell’anno, in luogo del saldo ne viene comunicata la chiusura.

Art. 3 Tempi e modalità dello scambio automatico di informazioni

Par. 1 – 2

L’importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione a un conto oggetto di comunicazione sono determinati conformemente alla legislazione fiscale della Giurisdizione che fornisce le informazioni. Questo principio è contenuto nel Modello di accordo tra autorità competenti e corrisponde pertanto allo standard globale dell’OCSE. Il suo scopo è che le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione possano determinare in modo uniforme gli importi e la qualificazione di pagamenti rispetto a tutte le Giurisdizioni partner. L’articolo 8 capoverso 2 D-LSAI concretizza quanto esposto, attribuendo al Consiglio federale la competenza di stabilire le regole e i criteri secondo cui bisogna determinare l’importo e la qualificazione dei pagamenti in relazione a un conto oggetto di comunicazione. Occorre inoltre indicare la valuta nella quale è denominato ciascun importo.

Par. 3

Il paragrafo 3 è in relazione con l’articolo 2 paragrafo 1 del Protocollo di modifica, che prevede l’entrata in vigore il primo giorno del gennaio successivo alla notifica finale. La combinazione delle disposizioni fa sì che le informazioni di cui all’articolo 2 debbano essere scambiate a partire dalla data dell’entrata in vigore del Protocollo di modifica. Il paragrafo 3 prevede infine che le informazioni devono essere scambiate entro i nove mesi successivi al termine dell’anno solare a cui si riferiscono, quindi al più tardi entro fine settembre.

Par. 4 – 5

I paragrafi 4 e 5 disciplinano aspetti tecnici della trasmissione. Le informazioni sono da scambiare in modo automatico in un linguaggio di marcatura estensibile (Extensible Markup Language). Le autorità competenti devono inoltre convenire uno o più metodi di trasmissione dei dati e uno o più standard di cifratura vincolanti a livello di diritto internazionale. I paragrafi 4 e 5 coincidono con i corrispettivi paragrafi nel Modello di accordo tra autorità competenti.

Art. 4 Collaborazione ai fini della conformità e dell’applicazione dell’Accordo

L’articolo 4 disciplina la collaborazione tra autorità competenti in caso di errori di trasmissione o di violazione degli obblighi di comunicazione o adeguata verifica in materia fiscale da parte di un’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione. Se vi è il sospetto fondato di un errore di trasmissione o della violazione di un obbligo, le autorità competenti sono tenute a informarsi reciprocamente e adottare le misure previste dal diritto nazionale, in particolare contro l’istituzione finanziaria inadempiente. La futura legge sullo scambio automatico di informazioni definirà le misure che le autorità competenti svizzere dovranno adottare. Il D-LSAI prevede in particolare controlli e disposizioni penali. La collaborazione avviene tra autorità competenti. L’Accordo con l’UE non prevede contatto diretto tra autorità competenti di una Giurisdizione e un’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione di un’altra Giurisdizione. L’articolo 4 riflette il rispettivo articolo nel Modello di accordo tra autorità competenti.

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