Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 33 pagine
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d’identità valida. Nel Commento relativo allo standard comune di comunicazione di informazioni vi sono più ampie spiegazioni concernenti questa procedura (sez. III numeri marginali 7-12 Commento relativo allo standard comune di comunicazione di informazioni). Si rimanda inoltre all’articolo 9 capoversi 5 e 6 D-LSAI che chiarisce singoli punti senza limitare in alcun modo le possibilità garantite dallo standard comune di comunicazione di informazioni e dal relativo Commento.
Se le condizioni per determinare la residenza tramite un indirizzo di residenza registrato con prove documentali non sono adempiute, allora l’istituzione finanziaria deve effettuare una ricerca elettronica di indizi. In questa ricerca l’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve consultare gli archivi elettronici in base ai seguenti indizi, ovvero a una serie di fattori che possono rivelare la residenza del titolare del conto:
a) identificazione del titolare del conto come residente di una Giurisdizione oggetto di comunicazione;
b) attuale indirizzo postale o di residenza (compresa una casella postale) in una Giurisdizione oggetto di comunicazione;
c) uno o più numeri telefonici in una Giurisdizione oggetto di comunicazione e nessun numero di telefono nello Stato dell’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione;
d) ordini di bonifico permanenti (diversi da quelli relativi al conto di deposito) a favore di un conto detenuto in una Giurisdizione oggetto di comunicazione;
e) procura o potestà di firma valida conferita a un soggetto con indirizzo in una Giurisdizione oggetto di comunicazione; oppure
f) indirizzo di fermo posta o «c/o» in una Giurisdizione oggetto di comunicazione qualora l’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non disponga di nessun altro indirizzo nel fascicolo relativo al titolare del conto.
In caso di indizi contradditori bisogna procurarsi un’autocertificazione e/o prove documentali. Altrimenti occorre effettuare in linea di principio una comunicazione a tutte le Giurisdizioni oggetto di comunicazione per cui sono stati individuati degli indizi (sono applicabili regole speciali se un unico indizio trovato è un ordine di fermo posta o un indirizzo c/o). Se non vengono trovati indizi il conto è considerato come non documentato. Gli Stati possono prevedere che i conti non documentati siano da comunicare alle autorità fiscali (cfr. art. 13 cpv. 1 D-LSAI). In questo modo le autorità fiscali possono verificare perché una determinata istituzione finanziaria detiene conti non documentati e se vi si possa porre rimedio mediante appropriate misure di attuazione degli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale. Le informazioni concernenti conti non documentati non vengono trasmessi agli Stati partner.
Obblighi di adeguata verifica in materia fiscale per conti di importo rilevante
I conti preesistenti di importo rilevante sono conti che hanno un valore aggregato superiore a 1 000 000 USD (cfr. anche art. 2 cpv. 1 lett. l D-LSAI). Per questi conti sono applicabili procedure di verifica rafforzate che tra l’altro contemplano la ricerca negli archivi cartacei e la richiesta al responsabile del rapporto ai fini di una conoscenza effettiva.
La procedura relativa all’indirizzo di residenza non viene applicata ai conti di importo rilevante, ma deve essere eseguita una ricerca di indizi elettronica. Inoltre è prevista una ricerca negli archivi cartacei se le banche dati interrogabili elettronicamente dell’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non prevedono gli appositi campi per tutti i fattori citati più sopra. Se ad esempio tutti i fattori summenzionati sono registrati elettronicamente e quindi i relativi dati interrogabili elettronicamente ad eccezione delle procure e delle potestà di firma, un’istituzione finanziaria può limitare la ricerca negli archivi cartacei a questi due fattori. Oltre alla ricerca negli archivi elettronici e cartacei, per i conti di importo rilevante occorre interrogare il responsabile del rapporto. Per l’ulteriore modo di procedere si rinvia alle spiegazioni concernenti gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale per i conti preesistenti di importo non rilevante.
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