Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/8: Modifica dell'O sulla navigazione interna (ONI) e revisione totale dell'O sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 33 pagine

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N. registrazione/dossier: BAV-513.311-00007/00004/00002/00004/00001/00001

Una disposizione transitoria dell’OGMot prevedeva che i motori fabbricati o importati in Svizzera prima dell’entrata in vigore (1° gennaio 1995) del valore limite delle emissioni previsto dall’ordinanza stessa, potevano essere messi in servizio senza il certificato di omologazione dei gas di scarico. La stessa disposizione viene ora ripresa nellʼallegato 2 dell’OMBat. Non si ritiene che, attualmente, vi sia un numero rilevante di motori non ancora entrati in servizio da quella data. Tuttavia, questa eventualità non può essere del tutto esclusa. Per questi motori, prima dell’omologazione dovrebbe essere presentato un attestato dal quale risulti senza alcun dubbio il rispetto dei presupposti summenzionati (produzione o importazione precedenti al 1° gennaio 1995).

Si fa notare inoltre che la disposizione transitoria dell’articolo 166 capoverso 22 dell’ONI prevede un termine di validità per le licenze di navigazione di battelli azionati da motori ad accensione comandata a due tempi. In base a questa disposizione, i motori di questo tipo che non presentano un certificato di omologazione relativo ai gas di scarico né una dichiarazione di conformità, potranno restare in servizio solo fino al 31 dicembre 2017. La nuova OMBat non ha alcun influsso in questo senso.

I capoversi 3 e 4 riprendono le disposizioni in materia di motori contenute nella direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto. Per analogia con la direttiva, l’immissione in commercio e la messa in servizio di motori conformi alla vecchia direttiva europea sono consentite solo fino al 18 gennaio 2017. Per i motori fuoribordo ad accensione comandata con potenza inferiore o pari a 15 kW, fabbricati in piccole e medie imprese, il termine transitorio è prolungato fino al 18 gennaio 2020. Nell’articolo 55 capoverso 2 della nuova direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto il termine «piccole e medie imprese» fa riferimento alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

Questa disposizione transitoria dell’OMBat non si applica tuttavia a determinati motori ad accensione comandata a due tempi. Si tratta di motori che, a causa di vecchi sistemi per la preparazione della miscela e la combustione, presentano rilevanti emissioni di idrocarburi incombusti (HC). Nel 2007, l’OG-Mot ha ripreso i valori limite per i gas di scarico della direttiva europea 2003/44/CE. Da allora, un motore ad accensione comandata a due tempi può essere omologato in Svizzera soltanto previa certificazione che il motore in questione rispetta almeno i valori limite, più severi, stabiliti dalla suddetta direttiva per i motori ad accensione comandata a quattro tempi. Sono intesi qui i moderni motori a due tempi a iniezione diretta e con migliori modalità di combustione. Tale disposizione viene mantenuta anche nei capoversi 3 e 4 delle disposizioni transitorie dell’OMBat.

6. Abrogazione degli allegati dellʼOGMot

Gli allegati da 1 a 5 dellʼOGMot concernono le procedure di misurazione per il rilascio del certificato di omologazione relativo ai gas di scarico, l’impostazione del numero di controllo del certificato di omologazione e l’introduzione delle masserizie di trasloco. La nuova OMBat, in Svizzera non prevede più controlli di omologazione relativi ai gas di scarico; inoltre, l’immissione in commercio in Svizzera è ora