Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/8: Modifica dell'O sulla navigazione interna (ONI) e revisione totale dell'O sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 33 pagine

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N. registrazione/dossier: BAV-513.311-00007/00004/00002/00004/00001/00001

 L’osservanza dei valori limite menzionati al punto precedente sarà attestata da una dichiarazione di conformità (cfr. art. 96 cpv. 1bis).

 Per le imbarcazioni sportive con potenza propulsiva del singolo motore superiore a 40 kW,

viene mantenuto il valore limite di 72 dB(A), in base alla procedura di misurazione dell’allegato 10 dell’ONI (a prescindere dal numero dei motori di propulsione).

Inoltre, per le imbarcazioni sportive con un solo motore, le cui dimensioni e costruzione fanno presupporre emissioni acustiche inferiori a 72 dB(A), si introduce la possibilità di far riconoscere le dichiarazioni di conformità ai sensi dell’articolo 148j. Questo vale per motori con potenza nominale superiore a 40 kW. Questa disposizione è stata pensata per esempio per i grandi battelli a dislocamento che, in proporzione, presentano un motore di potenza ridotta. Essa non si applica invece espressamente alle imbarcazioni con più motori, poiché in questo caso le relative emissioni acustiche, ai sensi della direttiva UE, potrebbero raggiungere i 78 dB.

Per gli utenti e i fabbricanti/importatori deriva il seguente vantaggio: le imbarcazioni sportive che rispettano i criteri summenzionati, il cui rispetto può essere attestato mediante una dichiarazione di conformità, non devono essere sottoposte in Svizzera a una nuova misurazione delle emissioni acustiche. In futuro, anche per i servizi d’esecuzione e d’omologazione dei Cantoni dovrebbe diminuire l’entità dei controlli. Secondo un sondaggio condotto presso diversi servizi cantonali della navigazione, il 40- 50 per cento circa di tutte le nuove immatricolazioni rientreranno in questa casistica.

Art. 121 cpv. 3, 4 e 5

I motori ad accensione comandata a due tempi, che già oggi rispettano i valori limite per i gas di scarico prescritti dalla nuova direttiva EU sulle imbarcazioni da diporto, dispongono di una miscelazione separata nel carter. Oggigiorno non si impiegano più miscele olio-carburante già pronte. Pertanto, in futuro, potrà decadere la disposizione di cui al capoverso 3 concernente la percentuale massima di olio presente nel carburante.

Nelle disposizioni transitorie relative alle nuove prescrizioni sui gas di scarico viene inserita una disposizione secondo la quale, in futuro, non potranno più essere omologati i motori ad accensione comandata a due tempi presenti in Svizzera da prima del 31 dicembre 1994, ma ad oggi non ancora entrati in servizio. Nella pratica, il numero di questi motori, ammesso che ve ne siano ancora, dovrebbe essere molto piccolo.

Nel capoverso 4 si fa riferimento alla nuova «Ordinanza sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere (OMBat)», che sostituisce l’OGMot.