Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/8: Modifica dell'O sulla navigazione interna (ONI) e revisione totale dell'O sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 33 pagine

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N. registrazione/dossier: BAV-513.311-00007/00004/00002/00004/00001/00001

Art. 101 cpv. 1 lett. c e cpv. 1bis Ispezione periodica

La nuova formulazione di questa disposizione permette di chiarire che la frequenza delle ispezioni periodiche dei battelli per passeggeri è conforme alle disposizioni dell’ordinanza sulla costruzione dei battelli (OCB) e alle relative disposizioni esecutive del DATEC (DE-OCB). In particolare, nelle disposizioni esecutive concernenti l’articolo 50 OCB, la frequenza delle ispezioni dipende dal materiale di costruzione e dall’età del battello.

Art. 107a cpv. 1 Disposizioni non applicabili (alle imbarcazioni sportive)

Poiché i requisiti tecnici delle imbarcazioni sportive sono stabiliti prevalentemente nella relativa direttiva UE, diversi articoli dell’ONI non concernono questo tipo di natanti. Nel capoverso 1 sono elencate le disposizioni non applicabili alle imbarcazioni sportive. Tra queste rientrano ora anche le disposizioni dell’articolo 121 capoverso 3 (rapporto di miscela per motori ad accensione comandata a due tempi), dell’articolo 121 cpv. 4 (disposizioni relative agli impianti di scappamento) e la norma in base alla quale i fanali di navigazione devono essere allacciati a un circuito elettrico indipendente e poter essere comandati dal posto del timoniere (art. 126 cpv. 4).

Art. 109 Rumore in esercizio

Come menzionato nel punto 1 del presente rapporto esplicativo, nell’ambito della modifica dell’ONI del 2007 i valori limite delle emissioni acustiche previsti dalla direttiva 2003/44/CE sulle imbarcazioni da diporto non erano stati ripresi dal diritto svizzero. Da un lato, all’epoca non si conoscevano gli effetti dei nuovi valori limite fissati dall’UE, dall’altro si ritenne insufficiente una procedura di valutazione delle emissioni basata su una cosiddetta «imbarcazione di riferimento». Nella nuova direttiva 2013/53/UE, tale procedura non è più ammessa.

Attualmente, in Svizzera, per il rumore in ’esercizio di un natante si applica un unico valore limite, pari a 72 dB(A). Nella direttiva europea sulle imbarcazioni da diporto, invece, il valore limite è stabilito in base alla potenza dell’imbarcazione. Per le imbarcazioni sportive con una potenza propulsiva del singolo motore pari o inferiore a 10 kW si applica un valore limite di 67 dB. Per potenze del singolo motore tra i 10 e i 40 kW (compresi), il valore limite è pari a 72 dB, mentre per potenze di propulsione pari o superiori a 40 kW il valore limite sale a 75 dB. La direttiva UE prevede inoltre che, per le imbarcazioni sportive con due o più motori a propulsione, queste soglie possono essere innalzate di altri 3 dB. Pertanto, in caso di imbarcazioni sportive plurimotore, con una potenza propulsiva del singolo motore pari o superiore a 40 kW, è consentito un livello massimo di pressione acustica di 78 dB (= 75 dB + 3 dB). Poiché la scala di valutazione in decibel è di tipo logaritmico, un aumento del valore limite da 72 a 78 dB potrebbe causare un notevole peggioramento dell’attuale livello di protezione dal rumore.