Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/8: Modifica dell'O sulla navigazione interna (ONI) e revisione totale dell'O sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 33 pagine

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N. registrazione/dossier: BAV-513.311-00007/00004/00002/00004/00001/00001

Art. 166c Disposizioni transitorie della modifica del TT.MMMM JJJJ

Cpv. 1: analogamente all’ordinanza sulla costruzione dei battelli, anche la modifica dell’ONI prevede un periodo transitorio di 3 anni per l’allestimento del piano di emergenza da parte delle imprese che gestiscono battelli per il trasporto di merci impiegati principalmente per il trasporto a titolo professionale di oltre 12 persone.

Cpv. 2: questo capoverso prescrive che i natanti immatricolati sui quali il posizionamento dei fanali soddisfa il diritto previgente, potranno restare in esercizio anche in futuro. In questi casi non dovranno essere apportate le eventuali modifiche che potrebbero derivare dalle nuove disposizioni degli articoli 18a, 18b, 19, 24 o 25 (principio della garanzia dei diritti acquisiti).

Cpv. 3: in analogia con le disposizioni del capoverso 2, anche in materia di emissioni acustiche viene sancita una garanzia dei diritti acquisiti per i natanti già immatricolati.

Cpv. 4: in questo capoverso si stabilisce che le imbarcazioni sportive immatricolate in base al diritto attualmente in vigore possono restare in esercizio, a patto però che l’imbarcazione non venga sottoposta a trasformazioni che rendano necessario il rilascio di una nuova dichiarazione di conformità. Se un’imbarcazione sportiva subisce effettivamente trasformazioni che richiedono una nuova dichiarazione di conformità, quest’ultima dovrà essere allestita in base alle disposizioni della nuova direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto.

Cpv. 5: il presente capoverso stabilisce che le imbarcazioni sportive che dispongono di una dichiarazione di conformità rilasciata in base alla precedente direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto

(94/25/CE, in collegamento con 2003/44/CE) possono continuare a essere immatricolate. Tuttavia, l’immissione in commercio di tali imbarcazioni a scopo di distribuzione o di uso in Svizzera deve risultare precedente al 18 gennaio 2017.

Cpv. 6: le imbarcazioni da diporto che non sono attrezzate con gli agenti estinguenti per la lotta contro gli incendi prescritti nel nuovo articolo articolo 141, devono dotarsene entro un periodo tre anni.

3. Modifiche degli allegati dell’ONI

Allegato 1 Equivalenze terminologiche tra atti normativi

Questo allegato è nuovo. A questo proposito, si rimanda alle spiegazioni concernenti l’articolo 2 capoverso 2.