Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/8: Modifica dell'O sulla navigazione interna (ONI) e revisione totale dell'O sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 33 pagine

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N. registrazione/dossier: BAV-513.311-00007/00004/00002/00004/00001/00001

pertinenti disposizioni dell’ONI). Le prescrizioni della norma relative alle luci di navigazione e al loro posizionamento sulle imbarcazioni dovranno essere riprese dall’ONI nell’ambito della presente proposta di modifica. Il rinvio alla norma ISO è di tipo statico, ovvero si fa riferimento alla versione della norma del 2013. In questo contesto si sfrutta inoltre l’occasione per rielaborare e strutturare in modo più chiaro le attuali disposizioni dell’ONI in materia di fanali.

L’articolo 18a (Generi di fanali) contiene una descrizione dei differenti fanali di navigazione che possono essere impiegati sui natanti o che sono prescritti per la loro identificazione. Parte delle denominazioni dei fanali impiegate finora sono state adeguate tenendo conto della terminologia della succitata norma (ad es. il termine «fanale a due colori» viene ora sostituito dal termine «fanale laterale combinato»). A differenza della precedente formulazione, il presente articolo non contiene più alcuna disposizione in merito al punto in cui posizionare i fanali sull’imbarcazione. Questo aspetto viene trattato nel nuovo articolo 18b (Collocazione dei fanali). Occorre rilevare in particolare che, in base al capoverso 1, i «fanali di prua» vengono equiparati ai «fanali d’albero» e che, in futuro, le disposizioni ONI riprese dalla summenzionata norma ISO saranno applicabili non solo alle imbarcazioni sportive, ma anche alle imbarcazioni da diporto.

L’articolo 19 ha un nuovo titolo: «Portata e intensità dei fanali». Il precedente capoverso 1 è stato spostato nell’articolo 18a e, di conseguenza, eliminato nel presente articolo (prescrizioni sul posizionamento dei fanali, ecc.). Nei capoversi 2 e 3 è descritta la portata dei fanali, ma da tali prescrizioni sono esclusi espressamente i fanali delle imbarcazioni sportive e da diporto. Le portate dei fanali per questi due tipi di imbarcazioni sono disciplinate nel capoverso 4, con il rinvio alla succitata norma UNI EN ISO 16180. Per tutti gli altri tipi di natanti, l’intensità dei fanali e di conseguenza la loro portata minima sono prescritte nel capoverso 5.

L’articolo 24 disciplina il tipo di fanali da impiegare per i natanti motorizzati di notte e durante la rotta. Anche in questo caso si distingue tra diversi tipi di natanti. In particolare, nel capoverso 3 è stato introdotto l’elenco separato dei fanali prescritti per le imbarcazioni sportive e da diporto motorizzate. Inoltre, sulla base della norma UNI EN ISO 16180, il capoverso 5 lettera b prevede un’ulteriore possibilità di segnalare le imbarcazioni sportive e da diporto, ovvero con un un fanale a luce bianca visibile per tutto l’orizzonte, a condizione che la lunghezza dello scafo di tali imbarcazioni sia inferiore a 7 m e che la loro velocità non superi i 7 nodi (ca. 13 km/h). In questo secondo caso fa fede la velocità massima raggiungibile dall’imbarcazione misurata rispetto al suolo.

L’articolo 25 capoverso 2 prescrive il tipo di fanali da impiegare per i natanti a vela che navigano soltanto a vela, di notte e durante la rotta. Questo capoverso prevede essenzialmente una nuova formulazione dei termini e dell’elenco delle diverse varianti di fanali, senza modifiche sostanziali.