Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/8: Modifica dell'O sulla navigazione interna (ONI) e revisione totale dell'O sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 33 pagine

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N. registrazione/dossier: BAV-513.311-00007/00004/00002/00004/00001/00001

Svizzera. Il termine «messa a disposizione sul mercato» viene definito nell’articolo 2 lettera d numero 1 ONI. La modifica sostanziale rispetto alla precedente definizione consiste nel fatto che l’immissione in commercio di un prodotto viene ora associata solo alla sua prima messa a disposizione sul mercato.

Lett. d n. 5 (nuovo) «Trasformazione rilevante di un’imbarcazione sportiva»: questo concetto viene introdotto sulla base della corrispondente definizione contenuta nella nuova direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto. Dalla valutazione di una modifica come «trasformazione rilevante» o meno dipenderà se la dichiarazione di conformità precedentemente rilasciata per un’imbarcazione sportiva o per un motore continuerà a essere valida o se, al contrario, occorrerà rilasciarne una nuova.

Lett. d n. 6 (nuovo) «Operatore economico»: questa definizione viene ripresa dalla nuova direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto e comprende il fabbricante di un prodotto, il mandatario del fabbricante, l’importatore o il distributore.

Art. 2 cpv. 2

In questo capoverso si rimanda alla tabella delle equivalenze terminologiche contenuta nell’allegato 1 dell’ONI. Questa tabella contiene termini che nella direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto vengono impiegati diversamente rispetto al diritto svizzero e, in particolare, rispetto all’ONI. Poiché nell’ambito della presente modifica dell’ONI vengono introdotti numerosi rimandi alla suddetta direttiva ed eliminati numerosi allegati, questa tabella dovrebbe favorire una migliore comprensione dell’impiego dei termini nei differenti regolamenti.

Nota: a questo proposito si fa notare che l’allegato 1 contenente la tabella delle equivalenze terminologiche viene introdotto ex-novo nell’ONI. Pertanto, il precedente allegato 1 diventa ora l’allegato1a.

Art. 14a (nuovo) Attribuzione della precedenza

Analogamente alla corrispondente disposizione del RNC (art. 1.15), in questo articolo vengono stabiliti i criteri minimi in base ai quali l’autorità competente decide se attribuire la precedenza a un battello per passeggeri rispetto ad altre imbarcazioni. In base a tali criteri, l’autorità competente può accordare la precedenza a un battello per passeggeri, se tale misura migliora il flusso della circolazione e non compromette la sicurezza.

Art. 18a, 18b (nuovo), 19, 24 e 25 Fanali

La modifica di questo articolo è in relazione con una nuova norma sulle luci di navigazione delle imbarcazioni da diporto (UNI EN ISO 16180), approvata nel luglio 2013 e, nel novembre dello stesso anno, dichiarata applicabile in Svizzera inizialmente con una riserva (accenno alla precedenza delle