Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/8: Modifica dell'O sulla navigazione interna (ONI) e revisione totale dell'O sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 33 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 25Fedlex · Rapporto esplicativo
N. registrazione/dossier: BAV-513.311-00007/00004/00002/00004/00001/00001
lett. f: dato che i battelli per il trasporto professionale di persone o di merci devono essere dotati di filtri antiparticolato, è opportuno definire nell’OMBat il concetto di «trasporto professionale», in analogia con la definizione contenuta nell’articolo 2 lettera d numero 2 ’dell’ordinanza sulla navigazione interna (ONI; RS 747.201.1). Finora questo concetto, con riferimento ai motori dei battelli, era presente soltanto nelle istruzioni del DATEC del 3 giugno 2010 concernenti l’impiego di filtri antiparticolato nei motori ad accensione per compressione di natanti impiegati a titolo professionale3. La definizione di «trasporto professionale» contenuta nell’OMBat corrisponde pertanto, per analogia, a quella contenuta nella legge del 20 marzo 20094 sul trasporto viaggiatori e alle relative prescrizioni esecutive;
lett. k: ’nell’OMBat viene sostanzialmente ripresa la definizione del sistema di diagnosi «On Board Diagnose II» contenuta nell’OGMot. Tuttavia, la nuova definizione tiene conto del fatto che la direttiva
n. 70/220/CEE menzionata nella vecchia ordinanza è stata nel frattempo sostituita da altri regolamenti europei. Su questa base, anche il termine «On Board Diagnose II» viene modificato in «sistema diagnostico di bordo (OBD)»;
lett. l: il rinnovo di un motore può avere quale conseguenza una modifica delle emissioni di gas di scarico del motore stesso. In questa lettera viene ripresa, per analogia, la definizione di «trasformazione rilevante» di cui all’articolo 3 numero 7 della nuova direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto. Una trasformazione di questo tipo può comportare un superamento dei valori di emissione stabiliti dalla direttiva in questione o un aumento superiore al 15 per cento della potenza nominale del motore. In questi casi si rende necessaria una nuova valutazione della conformità (cfr. art. 5 OMBat).
Sezione 2 Immissione in commercio, messa a disposizione sul mercato e messa in servi-
zio
Art. 3 Documenti di prova e approvazioni
Nel capoverso 1 si stabilisce che per l’immissione in commercio, la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio di un motore per natanti occorre presentare un’approvazione del tipo o una dichiarazione di conformità. Le lettere a-d disciplinano quale documento di prova occorre presentare a seconda del tipo di motore e dello scopo cui tale motore è destinato. Vengono riprese qui, per analogia, le disposizioni dei numeri 3.1.1-3.1.4 OGMot con riferimento, tra l’altro, alla nuova direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto.
3Disponibile in tedesco e in francese sul sito Internet dell’Ufficio federale dei trasporti alla pagina: www.bav.admin.ch > Documentazione > Consultazioni già concluse