Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/8: Modifica dell'O sulla navigazione interna (ONI) e revisione totale dell'O sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 33 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo

N. registrazione/dossier: BAV-513.311-00007/00004/00002/00004/00001/00001

Sezione 5 Altre disposizioni

Art. 16 Emolumenti dellʼUFT

Questa disposizione concernente gli oneri dell’UFT nell’ambito di un controllo della produzione viene ripresa senza modifiche dal numero 14.2 OGMot.

Art. 17 Disposizioni penali

Queste disposizioni sono riprese dal numero 15 OGMot, con un’aggiunta relativa al nuovo controllo periodico dei sistemi per la riduzione dell’emissione di particolato (cfr. art. 15). Ai sensi dell’OMBAt, sono punite le modifiche ai motori avvenute per negligenza. Lo stesso vale anche per il mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei termini prescritti per correggere il funzionamento difettoso di un motore, segnalato dal sistema diagnostico di bordo.

Sezione 6 Disposizioni finali

Art. 18 Disposizioni esecutive

I capoversi 1 e 2 sono ripresi senza modifiche sostanziali dal numero 16.1 OGMot; anche in questo caso viene aggiunto però il riferimento al controllo periodico dei sistemi per la riduzione dell’emissione di particolato.

Art. 19 Disposizioni transitorie

L’intenzione che sta alla base di queste disposizioni è la seguente: in linea generale, i motori di battelli immatricolati in Svizzera dovranno poter essere mantenuti in servizio anche in futuro (garanzia dei diritti acquisiti). Accanto a tali disposizioni ne vengono emanate altre in merito all’approccio da adottare in caso di motori importati o fabbricati in Svizzera prima dell’entrata in vigore dell’OGMot, ma che finora non sono ancora entrati in servizio. Infine, vengono riprese anche le disposizioni transitorie di cui allʼarticolo 55 della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto concernenti la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio di tali motori.

Qui di seguito si commentano le singole disposizioni.

Il capoverso 1 fissa i presupposti concernenti la garanzia dei diritti acquisiti per i vecchi motori. Secondo queste disposizioni i vecchi motori dovranno continuare a rispettare le condizioni che hanno portato al rilascio di un certificato di omologazione o di una dichiarazione di conformità. Inoltre, i previsti controlli periodici dei gas di scarico non dovranno rilevare criticità. Questa disposizione si applica a tutti i natanti, a prescindere dalla loro destinazione d’uso.