Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/8: Modifica dell'O sulla navigazione interna (ONI) e revisione totale dell'O sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 33 pagine

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N. registrazione/dossier: BAV-513.311-00007/00004/00002/00004/00001/00001

Art. 55b Navigazione a mezzo radar di battelli in servizio regolare

Nell’ambito di una verifica sull’opportunità di dotare di apparecchi radar i battelli in servizio regolare di piccole dimensioni, è emerso che in molti casi ciò non ha senso o comporta interventi rilevanti dal punto di vista tecnico. Questo tipo di imbarcazioni presenta spesso notevoli problemi di spazio che ostacolano l’installazione sul natante di un’antenna radar e/o di uno schermo radar nella timoneria.

Inoltre, alcune imbarcazioni navigano su fiumi attraversati da ponti bassi; in questi casi è praticamente impossibile installare in modo opportuno un’antenna radar in grado di trasferire all’apposito schermo indicazioni utilizzabili. Per questo motivo, per i battelli in servizio regolare di piccole dimensioni (lunghezza sul piano di galleggiamento inferiore o pari a 20 m), viene abrogato l’obbligo di installare un apparecchio radar.

Art. 57 cpv. 2 Impiego di apparecchi radar

Nel presente capoverso si precisa che il conduttore o il radarista di un natante devono essere titolari di un brevetto radar o di un’autorizzazione per la navigazione a mezzo radar solo se il natante in questione sta navigando a mezzo radar (cfr. art. 2 lett. d n. 3).

Art. 82 cpv. 2 lett. a Condizioni generali

In questa sede vengono precisati i requisiti concernenti la capacità visiva dei conduttori. D’ora in poi saranno applicate le stesse disposizioni in vigore nel traffico stradale per i conducenti di veicoli del gruppo 3 (motoveicoli, automobili; v. ordinanza sull’ammissione alla circolazione; RS 741.51). Per la capacità uditiva, invece, non si fa alcun riferimento esplicito alle prescrizioni sulla circolazione stradale. Resta pertanto invariata la disposizione previgente, secondo la quale i conduttori devono disporre di un udito sufficiente a percepire i segnali acustici prescritti.

Art. 84 cpv. 3 Rilascio

In questo capoverso vengono riformulate le disposizioni concernenti la segnalazione di un trasferimento di domicilio. I titolari di una licenza di condurre cantonale comunicano il trasferimento di domicilio al Cantone che ha rilasciato la licenza. D’ora in poi il trasferimento di domicilio potrà essere comunicato anche al Cantone in cui si trova il nuovo domicilio.

Per i titolari di una licenza di condurre federale non vi saranno cambiamenti: anche in futuro il trasferimento di domicilio dovrà essere segnalato all’Ufficio federale dei trasporti.

Art. 86 cpv. 2 Generalità

L’articolo ha subito esclusivamente modifiche redazionali. Non vi sono modifiche di ordine materiale.