Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/8: Modifica dell'O sulla navigazione interna (ONI) e revisione totale dell'O sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 33 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo

N. registrazione/dossier: BAV-513.311-00007/00004/00002/00004/00001/00001

 se il natante è dotato inoltre di un impianto a gas oppure di dispositivi per la cucina o il riscaldamento, deve essere provvisto di un secondo estintore (2 kg di contenuto) o di una coperta antincendio;

 per i natanti senza motore entrobordo, dotati di un impianto a gas oppure di dispositivi per la cucina o il riscaldamento, è sufficiente che siano presenti a bordo un estintore (2 kg di contenuto) o una coperta antincendio.

Per le categorie di natanti interessate da questa disposizione, nel nuovo allegato 15 figurerà un rimando al presente articolo.

Art. 144 cpv. 2 lett. b Bordo libero (concerne soltanto il testo tedesco)

In questa sede viene corretto un errore concernente il valore del bordo libero dei battelli per il trasporto di merci, che non dispongono di un ponte coperto e che navigano su superfici d’acqua appartenenti alla zona 3. Il corretto valore del bordo libero richiesto è di 50 cm (e non 150 cm).

Art. 148 cpv. 5 Piano di emergenza

In questo capoverso si stabilisce che le imprese che gestiscono battelli per il trasporto di merci utilizzati principalmente per il trasporto a titolo professionale di oltre 12 persone devono disporre di un piano d’emergenza. Quest’ultimo deve garantire che, in caso di incidente, le persone a bordo possano essere portate tempestivamente in salvo. Prescrizioni dello stesso tenore sono previste anche nell’ordinanza sulla costruzione dei battelli.

In linea di principio, i gestori di questo genere di battelli per il trasporto merci sono liberi di decidere come allestire il piano di emergenza. Se è necessario un supporto esterno per la gestione degli incidenti (ad es. polizia, pompieri, servizi di salvataggio ecc.), deve essere tuttavia garantito il coinvolgimento di queste organizzazioni nell’elaborazione del piano di emergenza. A questo proposito, nel 2015 l’Ufficio federale dei trasporti pubblicherà una guida, che potrà essere impiegata quale ausilio al piano di emergenza.

Art. 148g Immissione in commercio di imbarcazioni sportive, di imbarcazioni sportive par-

zialmente completate o trasformate e di componenti

Questo articolo contiene le nuove disposizioni della direttiva europea del 2013 sulle imbarcazioni da diporto in materia di immissione in commercio di imbarcazioni sportive e dei relativi componenti. Sostanzialmente, si prescrive che gli operatori economici coinvolti nell’immissione in commercio e nella messa a disposizione sul mercato di un prodotto devono eseguire, o far eseguire, una procedura di valutazione della conformità e, successivamente, rilasciare la relativa dichiarazione di conformità. Inol-