Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/8: Modifica dell'O sulla navigazione interna (ONI) e revisione totale dell'O sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 33 pagine
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N. registrazione/dossier: BAV-513.311-00007/00004/00002/00004/00001/00001
Art. 148j Dichiarazione di conformità
Anche per quanto concerne la dichiarazione di conformità si rinvia ora direttamente alla nuova direttiva UE (art. 15), anziché agli allegati dell’ONI. Il periodo di tempo durante il quale conservare la dichiarazione di conformità è disciplinato nella direttiva UE. Può pertanto essere abrogata la disposizione del capoverso 3.
Art. 148k Documentazione tecnica (prima: Valutazione della conformità successiva alla costruzione)
Poiché il nuovo articolo 148h contiene un rimando diretto alla direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto per quanto concerne la valutazione post-costruzione (art. 23), il precedente contenuto dell’articolo stesso può essere abrogato.
Nel nuovo articolo sono definiti i requisiti relativi alla documentazione tecnica, in particolare la lingua nella quale tale documentazione deve essere presentata all’autorità competente. L’articolo in questione, inoltre, cambia il titolo in «Documentazione tecnica».
Art. 148l Vigilanza del mercato
Questo aspetto viene disciplinato in maniera sostanzialmente più precisa dalla nuova direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto. Di conseguenza, anche la procedura descritta all’articolo 148l relativa alla vigilanza del mercato viene adeguata alle nuove disposizioni della direttiva UE. In particolare, si stabilisce che, in futuro, le autorità competenti (di regola i servizi cantonali della navigazione) potranno ordinare lo svolgimento di controlli a spese di chi immette in commercio un’imbarcazione sportiva o un suo componente. Tuttavia, prima di ordinare tali controlli, l’autorità competente deve concedere alla persona interessata la possibilità di prendere posizione a riguardo.
Art. 153 cpv. 2 lett. c Assicurazione obbligatoria
In questo articolo si chiarisce che i battelli a vela con una superficie velica inferiore o pari a 15 m2 non sono soggetti all’obbligo di assicurazione. Dalla formulazione precedente non si comprendeva chiaramente che questa eccezione si applica anche in caso di superficie velica pari a 15 m2.
Art. 155 cpv. 5 lett. c Assicurazione minima per non concessionari
Analogamente all’articolo 153 cpv. 2 lett. c, anche questo articolo afferma esplicitamente che la disposizione concernente l’assicurazione per i battelli a vela di cui alla lettera c si applica anche per una superficie velica di 15 m2.