Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/8: Modifica dell'O sulla navigazione interna (ONI) e revisione totale dell'O sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 33 pagine

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N. registrazione/dossier: BAV-513.311-00007/00004/00002/00004/00001/00001

Art. 87 cpv. 2 Esame teorico per l’ottenimento della licenza di condurre

Finora, se entro 18 mesi dal superamento dell’esame teorico per conduttori di natanti, il candidato non aveva sostenuto anche l’esame pratico, l’esame teorico doveva essere ripetuto. A determinate condizioni, questo termine poteva essere prorogato di altri sei mesi. Nella nuova versione dell’ordinanza, il periodo compreso tra il superamento dell’esame teorico e lo svolgimento dell’esame pratico viene esteso a 24 mesi. Per contro, non sarà più possibile prolungare tale periodo di altri 6 mesi. In questo modo si intendono ridurre gli oneri amministrativi dei servizi della navigazione. Complessivamente, il periodo di tempo che può intercorrere tra i due esami resta di fatto invariato.

Art. 88 cpv. 1 e 3 Esame pratico per l’ottenimento della licenza di condurre

La modifica del capoverso 1 concerne soltanto il testo italiano, che viene rielaborato dal punto di vista redazionale.

Finora, in base al capoverso 3, l’esame pratico per condurre natanti a vela poteva essere sostenuto soltanto se il vento raggiungeva almeno la forza 2 sulla scala di Beaufort. In base alle esperienze raccolte da vari servizi cantonali della navigazione, negli ultimi anni questo limite è diventato superfluo, a seguito del miglioramento dell’equipaggiamento tecnico dei natanti a vela. Pertanto, su richiesta dei Cantoni, tale limite viene eliminato dall’ONI.

Art. 91 cpv. 5 (nuovo) Riconoscimento dei documenti

Ai sensi dell’articolo 18 capoverso 1 LNI, le licenze di navigazione sono valevoli per tutta la Svizzera. Questa disposizione vale pertanto anche per le patenti del Reno rilasciate in Svizzera in base al regolamento del 2 giugno 2010 concernente il personale di navigazione sul Reno2 L’ente competente per il rilascio di queste patenti in Svizzera sono i Porti renani svizzeri di Basilea. Nell’articolo 6.04 del succitato regolamento si distingue tra quattro categorie di patenti:

a. grande patente;

b. piccola patente;

c. patente sportiva;

d. patente dell’Amministrazione.

Finora l’ONI non prevedeva alcuna disposizione che definisse il campo di applicazione delle patenti del Reno in Svizzera. Con l’introduzione del capoverso 5 si stabilisce che questo tipo di patenti,

2 Disponibile in tedesco e in francese sul sito Internet dell’Ufficio federale dei trasporti alla pagina: www.bav.admin.ch > Temi > Navigazione > Accordi internazionali