Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/8: Modifica dell'O sulla navigazione interna (ONI) e revisione totale dell'O sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 33 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 27Fedlex · Rapporto esplicativo

N. registrazione/dossier: BAV-513.311-00007/00004/00002/00004/00001/00001

Il capoverso 2 stabilisce che, per la valutazione della conformità o l’esecuzione di una perizia d’omologazione, devono essere applicate le procedure descritte nelle pertinenti prescrizioni (n. 3.2 dell’ex OG-Mot). Inoltre, le dichiarazioni di conformità e i certificati di omologazione devono soddisfare i requisiti richiesti (n. 3.3 dell’ex OGMot).

Sezione 3 Prescrizioni sulla fabbricazione e il controllo della produzione

Art. 7 Prescrizione generale di fabbricazione

I capoversi 1 e 2 sono stati ripresi senza modifiche dai numeri 3.4.1 e 3.4.2 OGMot. Essi costituiscono la base per l’applicazione delle disposizioni penali (cfr. art. 17), nel caso in cui siano effettuate modifiche non autorizzate su motori omologati.

Art. 8 Prescrizioni per l’installazione del motore

Questa disposizione è stata ripresa senza modifiche sostanziali dal numero 8.1 OGMot.

Art. 9 Limitazione dell’emissione di polveri sottili

Secondo il capoverso 1, l’emissione di particolato dei motori ad accensione per compressione su battelli impiegati a scopo professionale deve essere limitata (per analogia con il n. 3.4.3 ex OGMot). Questa disposizione si applica a potenze pari o superiori a 37 kW. Sono dunque esentati dall’obbligo di ridurre le emissioni di particolato i motori di piccole dimensioni che, sui natanti, azionano gruppi ausiliari (ad es. pompe) e che di conseguenza presentano poche ore di esercizio. In questa sede si approfitta per ricordare che i natanti di proprietà dell’esercito, del corpo delle guardie di confine, delle autorità, della polizia o di organizzazioni di salvataggio non sono considerati natanti impiegati a scopo professionale e, pertanto, non sono soggetti all’obbligo di ridurre le emissioni di particolato.

Nel capoverso 2 viene stabilito il limite di particelle inquinanti che un motore può emettere per ogni kW di potenza e per ciascun’ora di esercizio. Il valore limite di 1x1012 particelle per kWh corrisponde al limite massimo che un filtro antiparticolato deve rispettare per ottenere la certificazione VERT (standard per la certificazione dei filtri antiparticolato diesel).

Il capoverso 3 lettera a autorizza, quale mezzo adeguato per limitare l’emissione di particolato, un sistema per il quale è stato dimostrato, secondo il programma dell’UN/ECE sulla misurazione delle particelle (PMP), il rispetto del valore limite di cui al capoverso 2. Grazie a questa disposizione, i produttori di motori potranno intervenire direttamente sui propri motori per ridurre le emissioni di particolato. Resta ancora possibile attrezzare i motori con filtri antiparticolato conformi alle raccomandazioni

dell’elenco VERT dell’UFAM (lett. b) o con altri filtri equivalenti (lett. c).