Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/8: Modifica dell'O sulla navigazione interna (ONI) e revisione totale dell'O sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 33 pagine
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N. registrazione/dossier: BAV-513.311-00007/00004/00002/00004/00001/00001
Art. 27 Battelli con precedenza (finora «battelli in servizio regolare»)
Il termine finora impiegato di «battello in servizio regolare» viene ora sostituito da «battello con precedenza» (cfr. a questo proposito anche le spiegazioni dell’articolo 2 lettera a numero 22 e dell’articolo 14a).
Art. 40 cpv. 1 Segnali d’avviso di tempesta (concerne soltanto il testo francese)
Nel capoverso 1 il termine «gros vent» viene sostituito con quello di «fort vent». Questa sostituzione, che non comporta modifiche di tipo materiale, ha come conseguenza anche l’adeguamento della figura H.1 dell’allegato 4.
Art. 40c cpv. 7 Esecuzione dell’analisi dell’alito (concerne soltanto il testo tedesco)
Il capoverso 7 subisce modifiche di ordine redazionale.
Art. 42a, 48, 52, 56, 66, 67 Modifiche relative al concetto di «battelli con precedenza»
In questi articoli il termine «battello in servizio regolare» è sostituito con il termine «battello con precedenza».
Degna di nota, in particolare, è la modifica dell’articolo 42a. Finora in quest’articolo veniva descritta la cosiddetta «rotta» dei battelli delle imprese pubbliche di navigazione e si stabiliva che tali imbarcazioni devono seguire una rotta dalla quale non possono discostarsi senza motivo.
In passato, il termine «rotta» è stato spesso causa di fraintendimenti o false interpretazioni. Per ovvie ragioni, non è possibile segnalare fisicamente le rotte sull’acqua. Le rotte potrebbero al massimo venire segnalate su una carta nautica. In Svizzera non esistono carte nautiche ufficiali per cui una tale segnalazione, qualora effettuata, avrebbe effetto giuridico vincolante. Anche controllare che un battello si attenga effettivamente alla rotta segnalata su tali carte risulterebbe difficile a livello pratico.
Inoltre, la competenza di tali disposizioni spetterebbe ai Cantoni, in qualità di proprietari delle superfici d’acqua, i quali però non hanno intrapreso passi in tal senso. Pertanto, il concetto di «rotta» viene ora abrogato. Nell’articolo 42a viene tuttavia mantenuto l’obbligo di tenere libera la via navigabile in caso di avvicinamento di battelli con precedenza (finora in questo articolo «battelli di linea»), poiché tale obbligo continua a essere giustificato a livello sostanziale.