Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/8: Modifica dell'O sulla navigazione interna (ONI) e revisione totale dell'O sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 33 pagine

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N. registrazione/dossier: BAV-513.311-00007/00004/00002/00004/00001/00001

nell’ambito della loro validità territoriale sul Reno, sono riconosciute in Svizzera come licenze di condurre della categoria A e/o C. Valgono pertanto le seguenti equivalenze:

Le patenti a-d dell’elenco di cui sopra sono riconosciute come licenze della categoria A; la grande patente di cui alla lettera a è riconosciuta anche come licenza della categoria C.

Art. 91b Riconoscimento di altri brevetti radar

Il presente articolo si concentra sul riconoscimento di brevetti radar esteri. Tuttavia, ci si è resi conto che in Svizzera anche l’esercito e i Porti renani svizzeri rilasciano brevetti radar ufficiali. Questi brevetti non si basano però sulle disposizioni dell’ONI. In futuro, questi brevetti radar nazionali saranno equiparati ai brevetti radar ufficiali rilasciati ai sensi dell’ONI. A questo scopo, viene modificato il titolo del presente articolo e introdotto un capoverso 2. Inoltre, nel capoverso 1 viene aggiunta una precisazione.

In virtù di questa norma, un brevetto radar ufficiale rilasciato dall’esercito o dai Porti renani svizzeri acquista immediata validità nelle acque svizzere, comprese quelle di confine. Tale brevetto non va riportato nella licenza di condurre svizzera, ma deve essere presente a bordo del natante insieme alla licenza, comunque necessaria.

Art. 96 cpv. 1 lett. b e cpv. 1bis Condizioni per il rilascio (della licenza di navigazione)

La disposizione alla lettera b viene precisata con un rimando agli articoli 153 e 155 ONI concernenti l’attestato comprovante la stipula dell’assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile. Non vi sono modifiche di ordine materiale.

Nel capoverso 1bisviene eliminato il precedente rinvio alla dichiarazione di conformità in base all’articolo 148k, poiché l’aspetto della valutazione di conformità nell’ambito del «Post Construction Assessment (PCA)» viene ora inserito nell’articolo 148h.

Art. 100 cpv. 2 Ispezione di collaudo ufficiale (per le imbarcazioni sportive)

In futuro, per le imbarcazioni sportive potrà essere ridotta ’l’ampiezza dell’ispezione di collaudo ufficiale. Innanzitutto, non sarà più necessario controllare i fanali di bordo, poiché d’ora in avanti sarà la dichiarazione di conformità del fabbricante ad attestare il rispetto dei relativi requisiti della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto. Analogamente, diventa superflua anche la verifica dell’osservanza delle prescrizioni della circolazione (art. 107 cpv. 1 lett. a). Infine, determinate tipologie di imbarcazioni sportive possono essere dispensate dalla misurazione delle emissioni acustiche di cui all’articolo 109 (cfr. a questo proposito le spiegazioni degli articoli 109 e dell’allegato 32).