Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/8: Modifica dell'O sulla navigazione interna (ONI) e revisione totale dell'O sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 33 pagine

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N. registrazione/dossier: BAV-513.311-00007/00004/00002/00004/00001/00001

Nel capoverso 5, gli scooter da immersione vengono esonerati dalla prescrizione che vieta di dotare di motore i natanti di lunghezza inferiore a 2,50 m. In questo modo si è tenuto conto delle richieste provenienti da diversi utenti di tali imbarcazioni. Sono interessati da questa disposizione, ad esempio, i servizi di polizia e di salvataggio, l’esercito, i ricercatori o i subacquei sportivi.

Art. 128 cpv. 2 Posti di timoneria

L’attuale valore limite di 70 dB(A) per il livello d’intensità sonora prodotto dal natante stesso all’altezza della testa del timoniere verrà innalzato a 72 dB(A). Negli scorsi anni la pratica ha dimostrato che, soprattutto nei natati di piccole dimensioni, il valore limite attualmente in vigore poteva essere rispettato soltanto adottando importanti misure di isolamento acustico. Accertamenti condotti dall’INSAI su casi concreti in cui il valore limite non era stato rispettato, hanno mostrato che un aumento del valore limite a 72 dB(A) non avrà effetti negativi sulla salute del conduttore del battello e/o del timoniere. Poiché anche il limite per le emissioni acustiche dei natanti è pari a 72 dB(A), è accettabile che anche quello prescritto per le emissioni acustiche in timoneria venga innalzato di conseguenza.

Art. 133 cpv. 4 Requisiti per indicatori di velocità di virata, apparecchi radar e apparecchi Satnav

In questo articolo si specifica che i requisiti concernenti gli apparecchi Satnav e la loro presenza a bordo si applicano solo se i natanti effettuano una navigazione a mezzo radar (cfr. art. 2 lett. d n. 3).

Art. 134a cpv. 1 Mezzi di salvataggio per attrezzature nautiche idonee alla competizione

D’ora in avanti rientreranno nella categoria delle attrezzature nautiche idonee alla competizione anche le tavole per il stand-up-paddling (SUP). Pertanto, in futuro, anche per questo genere di attrezzature sarà ammesso, al posto di un giubbotto di salvataggio, un equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento.

Art. 141 (nuovo) Agenti estinguenti per la lotta contro gli incendi

In futuro, determinate imbarcazioni da diporto soggette all’obbligo di contrassegno dovranno essere attrezzate con agenti estinguenti. Queste prescrizioni, in parte, figurano già nelle attuali disposizioni dell’allegato 15 concernente l’attrezzatura minima dei natanti soggetti a contrassegni. In questo allegato, tuttavia, tali prescrizioni erano formulate in maniera generale. Grazie a una tabella contenuta nel nuovo articolo 141, l’attrezzatura richiesta per le imbarcazioni da diporto con obbligo di contrassegno viene definita in base alla situazione specifica:

 i natanti con motore entrobordo devono essere provvisti di un (1) estintore con un contenuto di 2 kg;