Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/8: Modifica dell'O sulla navigazione interna (ONI) e revisione totale dell'O sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 33 pagine
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N. registrazione/dossier: BAV-513.311-00007/00004/00002/00004/00001/00001
Per evitare discussioni in merito alla questione dell’eventuale impiego a titolo professionale di natanti di proprietà dell’esercito, del corpo delle guardie di confine, delle autorità, della polizia o di organizzazioni di salvataggio, nel capoverso 2 si afferma esplicitamente che, per i motori impiegati su questi natanti, è consentito presentare uno dei documenti di prova elencati nel capoverso 1 lettere a-d.
Art. 4 Equivalenza di altri documenti di prova
In questo articolo i certificati di omologazione rilasciati secondo altre procedure vengono equiparati a quelli conformi alle disposizioni dell’articolo 3 capoverso 1.
Nel capoverso 1 lettera a si fa riferimento ai certificati di omologazione conformi alla direttiva 97/68/CE (n. 3.1.5 dell’ex OGMot); nel capoverso 1 lettera b vengono introdotti per la prima volta i certificati di omologazione conformi al regolamento (CE) n. 595/2009 (Euro VI). Infine, il capoverso 1 lettera c prevede anche il riconoscimento delle perizie d’omologazione dei gas di scarico conformemente all’allegato C del Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza (n. 6.3.2 dell’ex OGMot).
Attualmente, le prescrizioni in materia di gas di scarico vengono frequentemente modificate. Di regola, tali modifiche prevedono un inasprimento dei valori limite. Al momento, l’Unione europea sta elaborando il nuovo testo della suddetta direttiva 97/68/CE, di cui non è però ancora nota la data di entrata in vigore. Al fine di tenere conto di questi sviluppi a livello europeo, l’articolo 4 capoverso 2 autorizza il DATEC a riconoscere i certificati di omologazione e le dichiarazioni di conformità rilasciate in base ad altre prescrizioni, se queste prevedono valori limite per le emissioni di gas di scarico uguali o inferiori a quelli dell’OMBat. In questo modo si intende garantire l’omologazione di tali motori in Svizzera, senza dover ricorrere a breve a una revisione dell’OMBat.
Art. 5 Modifica di motori con dichiarazione di conformità o certificato di omologazione
I motori che dispongono di una dichiarazione di conformità o di un certificato di omologazione non possono essere modificati indiscriminatamente. L’articolo 5 disciplina nel dettaglio le procedure da seguire in caso di modifiche. Le disposizioni corrispondono, nella sostanza, alle prescrizioni finora vigenti (n. 11 ex OGMot). La terminologia è stata però adeguata a quella contenuta nelle direttive e nei regolamenti europei.
Art. 6 Procedura e prescrizioni di forma
Ai sensi del capoverso 1, le dichiarazioni di conformità e i certificati di omologazione devono essere rilasciati dalle autorità autorizzate a tal fine indicate nelle pertinenti prescrizioni.