Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/8: Modifica dell'O sulla navigazione interna (ONI) e revisione totale dell'O sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 33 pagine
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N. registrazione/dossier: BAV-513.311-00007/00004/00002/00004/00001/00001
Oltre ai valori limite, nella valutazione delle emissioni acustiche si deve tenere conto anche delle diverse procedure di misurazione previste dall’ONI (all. 10) e dalla direttiva UE. In particolare, sono di fondamentale importanza le tre seguenti differenze:
nella direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto e nella relativa norma UNI EN ISO 14509, le diverse condizioni quadro per le misurazioni sono descritte in modo più preciso che nell’ONI. Ciò consente una migliore riproducibilità delle misurazioni stesse;
l’attuale versione dell’allegato 10 dell’ONI consente vari arrotondamenti e deduzioni del valore di emissioni misurato. Di conseguenza, un natante che in base alla misurazione secondo l’allegato 10 dell’ONI presenta un valore di 73,4 dB(A), di fatto rispetta il valore limite di 72 dB(A) previsto dall’articolo 109 capoverso 1. Per contro, la norma ISO non consente alcun arrotondamento, ammesso che, durante la misurazione, siano state rispettate determinate condizioni standard.
In base all’allegato 10 dell’ONI, durante la misurazione del rumore d’esercizio i motori devono essere portati almeno al 95 per cento del regime nominale. La norma ISO, invece, prevede che le misurazioni siano effettuate con motore a regime nominale (±4%). Anche per quanto concerne il regime nominale l’ONI consente, in singoli casi, delle riduzioni. In questo caso le misurazioni saranno basate su un numero di giri inferiore.
Nonostante queste differenze abbiano un influsso sulla misurazione delle emissioni acustiche, si può supporre che, di regola, il divario tra i risultati effettivi delle due procedure di misurazione non sia significativo.
Un’altra differenza tra le due procedure di misurazione consiste nel fatto che, in base alla norma ISO, il rumore in’ esercizio dei natanti con velocità massima superiore a 70 km/h è misurato a una velocità di 70 km/h, mentre l’allegato 10 dell’ONI non prevede tale limite per le misurazioni.
Dato che, nell’ONI, si intendono adottare i valori limite per le emissioni acustiche e le procedure di misurazione della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto, senza però che l’attuale livello di protezione acustica si riduca in maniera indesiderata, occorre tenere conto delle suddette differenze tra le disposizioni dei due atti normativi. Questo aspetto è disciplinato nell’articolo 109, secondo le modalità elencate di seguito.
Per i natanti, l’attuale valore limite di 72 dB(A) resta invariato, in base alla procedura di misurazione dell’allegato 10 dell’ONI.
Per le imbarcazioni sportive con una potenza propulsiva del singolo motore inferiore o pari a 40 kW, vengono ripresi i valori limite di 67 e 72 dB della direttiva UE, compreso l’aumento di 3 dB per le imbarcazioni plurimotore.