Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/8: Modifica dell'O sulla navigazione interna (ONI) e revisione totale dell'O sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 33 pagine

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N. registrazione/dossier: BAV-513.311-00007/00004/00002/00004/00001/00001

Art. 2 cpv. 1 Definizioni

Lett. a n. 15 «Imbarcazione sportiva1»: il precedente rinvio alla direttiva europea 94/25/CE deve essere sostituito con quello alla nuova direttiva 2013/53/UE. Nel titolo della nuova direttiva sono citate insieme le imbarcazioni da diporto e le moto d’acqua; ciò non ha tuttavia alcun influsso sulla definizione di moto d’acqua di cui alla lettera a numero 18 del presente articolo. Ai sensi dell’ONI, le moto d’acqua continuano a figurare come imbarcazioni da diporto e non come imbarcazioni sportive. Nuova è anche l’abbreviazione «direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto» (anziché «direttiva CE»).

Lett. a n. 18 «Moto d’acqua»: la precedente definizione di moto d’acqua viene ora sostituita da un rimando a quella contenuta nella direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto. Ai sensi dell’ONI, le moto d’acqua continuano ad essere considerate imbarcazioni da diporto e non imbarcazioni sportive

Lett. a n. 22 (nuovo) «Battello con precedenza» (in tedesco «Vorrangsschiff)»: questa definizione viene introdotta per precisare le regole vigenti in materia di precedenza contenute in altri articoli dell’ONI e, inoltre, per garantire a determinati battelli per passeggeri, cui l’autorità competente concede tale status (cfr. art. 14a), il diritto di precedenza rispetto ad altri tipi di imbarcazioni. Per i «battelli in servizio regolare» questa nuova definizione non comporta alcun cambiamento; il loro status di precedenza resta invariato. In tedesco, il termine «Vorrangsschiff» è tra l’altro già impiegato nel Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza, con la traduzione italiana di «nave prioritaria» (art. 0.02 lett. f RNC; RS 747.223.1,).

Lett. a n. 23 (nuovo) «Scooter da immersione»: nel nuovo testo dell’articolo 121 capoverso 5 gli scooter da immersione vengono esonerati dalla prescrizione che vieta di dotare di motore i natanti di lunghezza inferiore a 2,50 m. La presente definizione è stata introdotta al fine di chiarire a che tipo di imbarcazioni si applichi tale eccezione. Si tratta di veicoli subacquei dotati di un motore, solitamente elettrico, che aziona una o più eliche. Di norma, l’utente di uno scooter da immersione viene trainato; questi, aggrappandosi saldamente alle maniglie del mezzo, può controllarne la direzione e la velocità.

Lett. d n. 1 (nuovo) «Messa a disposizione sul mercato»: questo concetto viene introdotto sulla base della corrispondente definizione contenuta nella nuova direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto. Esso contiene elementi della definizione di «immissione in commercio» di cui alla lettera d numero 4. Viene introdotto il nuovo concetto di fornitura di un prodotto «nell’ambito di un’attività commerciale».

Lett. d n. 4 «Immissione in commercio»: questa definizione viene adeguata a quella contenuta nella nuova direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto. Viene introdotto il concetto della prima messa a disposizione di un prodotto, per esempio di un’imbarcazione sportiva, in vista della sua vendita o uso in

1 Il termine «Sportboote» è tradotto nell’ONI con «imbarcazioni sportive», nella direttiva UE con «imbarcazioni da diporto».