Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/8: Modifica dell'O sulla navigazione interna (ONI) e revisione totale dell'O sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 33 pagine

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N. registrazione/dossier: BAV-513.311-00007/00004/00002/00004/00001/00001

D’ora in avanti le indicazioni sulla prima pagina della licenza di navigazione figureranno anche in lingua romancia. Per motivi di spazio, ciò non è tuttavia possibile per le altre pagine del documento. Per renderle più visibili nella licenza, tali modifiche sono state evidenziate in colore.

Vengono inoltre adeguate le date delle attuali disposizioni transitorie concernenti le modifiche apportate ai modelli di licenza.

Allegato 9 Documenti d’assicurazione

Il rinvio all’articolo dell’ONI, indicato tra parentesi all’inizio dell’allegato, è stato reso più preciso. In particolare, per l’articolo 156 viene introdotto il riferimento al capoverso 1.

Nel presente allegato l’attuale abbreviazione «HIN» (Hull Identification Number) viene affiancata dall’abbreviazione «CIN» (Craft Identification Number). Questo adeguamento si rende necessario a seguito della corrispondente modifica nella nuova direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto.

Allegato 10 Misurazione del rumore in esercizio causato dai battelli a motore

Il rinvio agli articoli dell’ONI, indicati tra parentesi all’inizio dell’allegato, è stato reso più preciso. In particolare, viene introdotto il riferimento all’articolo 100 capoverso 5 e, per l’articolo 109, vengono aggiunti i capoversi 2 e 5.

Le modifiche apportate a questo allegato sono collegate a quelle dell’articolo 109 ONI (Rumore in esercizio). Inoltre, quale base per stabilire il regime nominale di un motore, viene introdotto un nuovo documento di riferimento (manuale del proprietario). Infatti, per i motori omologati a norma della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto, è stato abolito il certificato d’omologazione relativo ai gas di scarico. Il numero di giri del motore dovrà tuttavia essere indicato nel manuale del proprietario dell’imbarcazione sportiva in questione; in futuro tale valore potrà essere ricavato proprio da tale manuale, nel caso in cui si rendesse necessaria un’ulteriore misurazione del rumore in esercizio.

Infine, al numero 2 del presente allegato i requisiti per gli apparecchi di misurazione e le unità di misura vengono adeguati mediante un rinvio all’ordinanza sugli strumenti di misurazione e alle relative disposizioni esecutive del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Allegato 15 Attrezzatura minima

Il rinvio agli articoli dell’ONI, indicati tra parentesi all’inizio dell’allegato, è stato reso più preciso. In particolare, per l’articolo 132, viene introdotto il riferimento al capoverso 1. Inoltre, viene aggiunto il rinvio all’articolo 163 capoverso 1 lettera m.