Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/8: Modifica dell'O sulla navigazione interna (ONI) e revisione totale dell'O sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 33 pagine

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N. registrazione/dossier: BAV-513.311-00007/00004/00002/00004/00001/00001

disciplinata in linea generale dalle direttive UE, le cui dichiarazioni di conformità o certificati di omologazione vengono riconosciuti mediante la nuova OMBat. Questi allegati non sono pertanto più necessari.

7. Differenze rispetto alla direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto

Come già accennato, anche la nuova versione dell’ONI presenterà, in singoli ambiti, delle differenze rispetto alla direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto. Tuttavia, tali differenze saranno in numero inferiore rispetto a prima. Discrepanze si riscontrano nei seguenti ambiti:

 tutte le acque di scarico di un natante devono essere raccolte mediante appositi serbatoi da vuotare a terra (art. 108 cpv. 1 ONI). In ambito europeo questa disposizione non si applica alle acque di scarico delle docce e dei lavandini (acque grigie), ma solo alle acque di scarico dei servizi igienici (all. I, lett. A. n. 5.8 della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto);

 anche in futuro, la parete dei serbatoi di benzina e diesel non potrà essere parte costitutiva dello scafo (art. 108 cpv. 2 ONI). Di conseguenza, tali serbatoi devono essere montati separatamente e non essere parte integrante dello scafo (doppia parete). In ambito europeo questa disposizione concerne soltanto i serbatoi di benzina, non anche quelli di carburante diesel (all. I lett. A n. 5.2.2 della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto);

 in Svizzera le moto d’acqua sono considerate «imbarcazioni da diporto» e non imbarcazioni sportive (art. 2 cpv. a n. 18 ONI). Esse, pertanto, sono soggette ad una limitazione della potenza propulsiva consentita, ai sensi dell’allegato 11 dell’ONI. In ambito europeo spetta invece al fabbricante stabilire la potenza consentita per una moto d’acqua. Nella pratica, in Svizzera le moto d’acqua non possono essere immatricolate, poiché la loro potenza supera di molto quella consentita per le imbarcazioni da diporto. Tuttavia, il commercio di tali imbarcazioni non è soggetto a limitazioni;

 in Svizzera, il limite per le emissioni acustiche delle imbarcazioni sportive con potenza del singolo motore superiore a 40 kW resta pari a 72 dB(A) (art. 109 ONI). Non vengono cioè ripresi nel diritto svizzero i valori limite prescritti dalla direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto per potenze superiori a 40 kW (75 dB e 78 dB, all. I lett.C n. 1.1 della direttiva UE). L’adeguamento ai valori limite europei avviene soltanto per potenze fino a 40 kW compresi;

 in base all’articolo 108 capoverso 3 ONI, sotto i motori fissi e gli aggregati vanno posti recipienti di raccolta appropriati per impedire che materie inquinanti possano disperdersi in acqua, a meno che lo stesso risultato sia ottenuto mediante altre misure. Anche l’Unione europea intende regolamentare questo aspetto (all. I lett. A n. 5.8 della direttiva UE). Tuttavia, soluzioni tecniche concrete al riguardo sono ancora in fase di discussione presso gli organismi di normalizzazione. Se la soluzione che ne deriverà sarà simile, nell’effetto, a quella prevista