Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/8: Modifica dell'O sulla navigazione interna (ONI) e revisione totale dell'O sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 33 pagine
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N. registrazione/dossier: BAV-513.311-00007/00004/00002/00004/00001/00001
1. Oggetto e situazione attuale
Nel 1975 è entrata in vigore la legge federale sulla navigazione interna (LNI; RS 747.201), che disciplina la navigazione nelle acque svizzere. Nel 1978 il Consiglio federale ha emanato la relativa ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna; ONI,
RS 747.201.1). Nel 1993 si è aggiunta l’ordinanza sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot; RS 747.201.3). In vari ambiti, lʼONI concretizza le disposizioni in materia di navigazione della LNI (regole della circolazione, licenze per natanti e conduttori, requisiti tecnici dei natanti, emissioni acustiche consentite ecc.). L’OGMot stabilisce invece i valori limite per le emissioni dei gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere e disciplina la procedura di controllo e di omologazione di questi motori, tra cui figurano anche i motori delle imbarcazioni sportive.
Nel 1994 è entrata in vigore una direttiva europea che, per la prima volta, fissava i requisiti tecnici per le cosiddette imbarcazioni da diporto (94/25/CE). Si tratta di una direttiva «nuovo approccio», che contiene cioè soltanto i requisiti di base per le imbarcazioni da diporto, delegando la concretizzazione di tali requisiti agli organismi europei di normalizzazione. Nel 2001, questa direttiva è stata ripresa quasi interamente dal diritto svizzero mediante modifiche dell’ONI. Ciò ha avuto quale conseguenza, oltre ad alcune modifiche tecniche, soprattutto un adeguamento della procedura di immatricolazione delle imbarcazioni sportive, che da allora si basa essenzialmente sulle dichiarazioni di conformità dei fabbricanti. Alcuni requisiti contenuti nella direttiva non sono stati ripresi dal diritto svizzero, poiché gli standard svizzeri offrivano un livello di protezione più elevato rispetto alla direttiva, soprattutto in materia ambientale.
Nel 2003 la direttiva UE è stata completata introducendo valori limite per le emissioni dei gas di scarico e le emissioni acustiche delle imbarcazioni da diporto (2003/44/CE). Da questa direttiva, nel 2007 la Svizzera ha ripreso nell’OGMot gran parte dei valori limite per i gas di scarico e la procedura di omologazione dei motori, basata anch’essa sulle dichiarazioni di conformità dei fabbricanti. Le norme relative alle emissioni acustiche non sono invece state riprese nell’OGMot, poiché da un lato i metodi di misurazione della direttiva presentavano qualche incertezza e, dall’altro, i valori limite delle emissioni erano in parte più elevati rispetto a quelli dell’OGMot. Non sono state inoltre recepite in maniera esplicita nel diritto svizzero le disposizioni della direttiva europea concernenti le moto d’acqua (jet ski). La modifica dell’OGMot ha reso essenzialmente obsoleto il previgente sistema di omologazione per i motori dei natanti; a seguito di tale modifica anche l’EMPA, l’istituto fino ad allora competente per le omologazioni di tali motori, ha cessato la sua attività in questo settore.
Nel novembre 2013 l’Unione europea ha approvato una nuova versione della direttiva sulle imbarcazioni da diporto (2013/53/UE), in cui i singoli requisiti tecnici di questo tipo di natanti sono stati rielabo-